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Rimessa alle Sezioni Unite la questione sul “contrasto potenziale” in materia di appellodella sentenza emessa ai sensi dell’art. 131-bis da parte dell’imputato per un reato punito con pena alternativa

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Rimessa alle Sezioni Unite la questione sul “contrasto potenziale” in materia di appellodella sentenza emessa ai sensi dell’art. 131-bis da parte dell’imputato per un reato punito con pena alternativa

Che la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p. rappresenti un’importante novità, alla
luce dei più recenti sviluppi in materia di principio di offensività, è fuor di dubbio, ma
consistenti dubbi permangono con riferimento alla natura della relativa sentenza quando essa
sia emessa per un reato punito con pena alternativa, con particolare riferimento all’appellabilità
o meno della stessa sentenza da parte dell’imputato in quest’ultimo caso.
Sebbene rilevanti orientamenti della Corte di Cassazione abbiano definito tale tipologia di
pronuncia una “sentenza di proscioglimento del tutto peculiare”, la Quinta Sezione della
Suprema Corte stessa ha individuato un contrasto “quantomeno potenziale”, sostanziato da
alcune criticità applicative nell’ipotesi in cui si affermasse suddetta impostazione e si
precludesse all’imputato di impugnare, facendone oggetto di rimessione alle Sezioni Unite con
l’ordinanza n. 4839/2026.
Il punto di partenza è costituito dalla stessa qualificazione della sentenza (il cui regime di
impugnazione sarebbe appunto una conseguenza): occorre infatti comprendere, a monte, se la
sentenza ex art. 131-bis sia assimilabile a una sentenza di proscioglimento o di condanna, posto
che soltanto nel secondo caso essa sarebbe appellabile (anche) dall’imputato.
Si è dunque cercato di circoscrivere la portata processuale di una sentenza di questo tipo, a
partire dal dato normativo e sistematico, che milita senz’altro per la categorizzazione di tale
decisione come sentenza di proscioglimento.
Ciò posto, si è effettuata un’analisi della Sent. n. 173/2022 Corte Cost., la quale aveva
dichiarato incostituzionale l’art. 538 c.p. nella parte in cui non prevedeva che, nel pronunciare
sentenza ai sensi dell’art. 131-bis c.p., il giudice statuisse anche sulla domanda proposta dalla
parte civile.
La premessa dietro tale arresto è semplice: un fatto non punito in ragione della particolare
tenuità del fatto non è un fatto inoffensivo, ma un fatto accertato, la cui lieve portata giustifica
una non punibilità sul piano penale in favore di esigenze di risocializzazione e, nel contempo,
contenimento del carico di contenzioso giudiziario; pertanto, nulla osta al riconoscimento del
risarcimento in capo alla parte civile, per un fatto contestato e giudicato in un processo penale
nel quale l’imputato ha potuto esercitare tutte le proprie difese compiutamente.
Davanti a tale evidenza, sembrerebbe prospettabile un giudicato “modellato su quello tipico
delle sentenze di condanna e non già su quelle di assoluzione”, e ciò in quanto “pur integrando
una decisione di proscioglimento” la sentenza in esame “si atteggia come una vera e propria
sentenza di accertamento dell’illecito penale”
.
Con ciò, risulta più complesso comprendere a quale modello, tra quello del proscioglimento o
della condanna, aderisca (nella sostanza) la tipologia di sentenza in parola, soprattutto se si
considera la precedente giurisprudenza delle SSUU che ha affermato che le peculiarità
evidenziate comunque non incidono sulla natura della sentenza, che resta una sentenza di
proscioglimento, valorizzando la sistematica del codice e la giurisprudenza prevalente.
In questa prospettiva, tuttavia, sorgono due principali criticità, che spingono la Quinta Sezione
a sottoporre il quesito alle SSUU, nell’ottica di un imputato prosciolto ai sensi dell’art. 131-bis
c.p., e nel contempo condannato sotto il profilo delle statuizioni civili, il quale avrà dunque
interesse ad appellare anche la sentenza che lo prosciolga da un reato punito con pena
alternativa.
La prima criticità attiene, dunque, all’asimmetria che si ingenererebbe qualora in mano alla
parte civile rimanesse il potere di appellare, a fronte di un imputato con la sola possibilità di
agire per cassazione (nel caso, si ribadisce, di reato punito con pena alternativa, ipotesi in cui
non è possibile per l’imputato appellare la sentenza di proscioglimento, ai sensi dell’art. 593
c.p.), con i noti limiti di tale mezzo di impugnazione; la seconda evidenzia, per la verità, un
aspetto che, in tale ipotesi, verrebbe completamente sottratto alla disponibilità dell’imputato:
non sarebbe, infatti, possibile muovere alcuna censura contro la provvisionale eventualmente
disposta, in quanto essa non potrebbe essere oggetto di ricorso in Cassazione; al contrario, la
parte civile potrebbe dedurne eventuali vizi in appello.
Alla luce di tutte le argomentazioni appena svolte, la Quinta Sezione riteneva di rimettere alle
Sezioni Unite il seguente quesito: “se sia appellabile dall’imputato la sentenza di
proscioglimento, emessa ex art. 131-bis c.p. per un reato punito con pena alternativa, che
condanni l’imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile”
.