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“Colpa di organizzazione” e colpa ascrivibile alla persona fisica: due facce della stessamedaglia in tema di ricostruzione dei principi della responsabilità amministrativa dell’ente derivante da reato

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“Colpa di organizzazione” e colpa ascrivibile alla persona fisica: due facce della stessamedaglia in tema di ricostruzione dei principi della responsabilità amministrativa dell’ente derivante da reato

La IV Sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sent. n. 8397 del 28 gennaio
2026 ha raccolto principi precedentemente espressi e ha concluso per la centralità del deficit
di organizzazione in materia di responsabilità degli enti in un caso di infortunio sul lavoro ai
danni di un tirocinante in azienda.
In punto di fatto, il tirocinante in questione aveva subito l’amputazione parziale delle prime
falangi del terzo e del quarto dito della mano sinistra dopo aver tentato di liberare una delle
macchine presenti in azienda, deputata alla produzione di vasi in plastica, da una velina
rimasta inceppata.
Ciò aveva portato alla condanna della persona giuridica, per non essersi essa dotata dei
modelli di organizzazione e gestione previsti dalla l. n. 331 del 2001, proprio al fine di evitare
di incorrere in responsabilità amministrativa da reato.
La Corte, dopo aver accolto il primo motivo di ricorso – il quale censurava la riduzione di solo
un terzo della sanzione inflitta, operata dalla Corte d’Appello di L’Aquila, la quale avrebbe
dovuto, una volta accertato l’integrale risarcimento del danno e la dotazione, successiva al
fatto dei modelli prescritti, applicare l’art. 12 c. 3 della citata legge, la quale prevede una
riduzione dalla metà ai due terzi – e dopo aver dichiarato inammissibili il secondo e il terzo,
aventi ad oggetto le misure interdittive inflitte, aveva rigettato il quarto motivo, incentrato
sulla asserita insussistenza dell’illecito amministrativo de quo, alla luce di una motivazione
soltanto apparente fornita dalla Corte d’Appello, in relazione alla non esiguità del vantaggio
conseguito dall’azienda mediante mancata adozione dei modelli predetti.
Il lavoro di ricognizione dei principi operato dalla Quarta Sezione prendeva le mosse dalla
definizione di “colpa di organizzazione”, precedentemente definita dalla Suprema Corte come
“rimprovero derivante dall’inottemperanza da parte dell’ente dell’obbligo di adottare le
cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti
tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti
essere consacrati in un documento che individui i rischi e delinei le misure atte a
contrastarli”
.
Questa premessa conduceva la Corte a rafforzare il principio cardine della disciplina di
riferimento, cioè quello di “immedesimazione organica” tra soggetto apicale responsabile del
reato colposo ed ente, con l’inevitabile risultato che solo ove il soggetto agente, incardinato
nell’organizzazione dell’ente, agisca nell’interesse o a vantaggio di quest’ultimo, si
configurerà l’illecito amministrativo, dovendosi escludere la responsabilità dell’ente ogni
qualvolta la persona fisica agisca per scopi ad esso estranei.
Ed è in tal senso che si richiede una attenta verifica della colpa di organizzazione, la quale
costituisce l’altra faccia della medaglia rispetto alla colpa (rimproverabilità) della persona
fisica (agente nell’interesse o a vantaggio dell’ente).
Quest’ultimo principio veniva dunque calato nel caso di specie, e, ritenuto indubbio, sulla
scorta della valida motivazione fornita dalla Corte d’Appello, il vantaggio conseguito
dall’azienda, in particolare consistente nel risparmio dei costi discendente dalla disattivazione
dei meccanismi di sicurezza della macchina e dalla mancata formazione del lavoratore, il
quarto motivo veniva dichiarato infondato e la sentenza annullata senza rinvio limitatamente
alla sanzione pecuniaria inflitta, rideterminata secondo criteri non discrezionali.