La recente sentenza della II Sezione penale della Suprema Corte n. 16218 del 17 aprile 2026 ha
confermato un orientamento in via di consolidamento in materia responsabilità amministrativa da
reato nel caso di estinzione dell’ente.
È interessante l’analogia effettuata dalla giurisprudenza di legittimità tra il caso della morte del
reo e quello della cancellazione dell’ente dal registro delle imprese: così come la scomparsa della
persona fisica impedisce di perseguire le condotte di reato ad essa attribuite, allo stesso il venir
meno dell’ente determina l’estinzione dell’illecito previsto dal d.lgs. n. 231/2001.
Invero, il tema è stato affrontato in molteplici pronunce, potendosi individuare due opposti
orientamenti: il primo esclude che la responsabilità dell’ente possa venir meno alla cancellazione
dell’ente; il secondo ritiene che l’estinzione del reato sia invece l’unica conseguenza possibile.
Le ragioni della prima impostazione risiedono principalmente nel rilievo che, stando così le cose,
la cancellazione potrebbe costituire commodus discessus per evitare la sanzione.
Inoltre, argomentazioni facenti leva sul tenore letterale delle norme in materia suggerirebbero
che, atteso che nessuna disposizione prevede la cancellazione quale causa di estinzione
dell’illecito, e considerato che nemmeno la liquidazione giudiziale compare tra le cause estintive,
non potrebbe considerarsi tale neanche la cancellazione dell’ente dal registro delle imprese.
All’opposto, l’orientamento al quale la sentenza in esame aderisce, privilegia aspetti di natura sia
civilistica sia pratica: da un lato, se prima si attribuivano alla cancellazione effetti meramente
dichiarativi, la giurisprudenza civile ha di recente considerato gli effetti dell’estinzione
irreversibile della società come effetti costitutivi; dall’altro (e di conseguenza), le sanzioni inflitte
a un ente giuridicamente inesistente non potrebbero che rivelarsi inutili. Allo stesso modo, le
sanzioni di tipo interdittivo presuppongono l’esistenza dell’ente al fine di svolgere la loro
funzione, così come quelle pecuniarie hanno la finalità di colpire la disponibilità economica
dell’ente “necessaria per la sua operatività nel mondo giuridico”.
Inoltre, il fallimento non potrebbe, in realtà, assimilarsi alla cancellazione, in quanto esso non
estingue la società se non dopo, appunto, la definitiva cancellazione della stessa.
Argomento decisivo e finale è quello che ruota attorno al principio di personalità della pena ex
art. 27 Cost.: “estintosi l’ente, non residuano spazi per l’eventuale responsabilità patrimoniale di
terzi quali, ad esempio, i soci e i liquidatori, affinché provvedano al pagamento delle sanzioni
pecuniarie inflitte alla società. Infatti, in ossequio ai principi di responsabilità personale e di
colpevolezza sanciti dall’art. 27 Cost., di cui l’art. 27, comma 1, D.Lgs. 231 del
2001 (“Responsabilità patrimoniale dell’ente”) costituisce espressione, detta obbligazione,
derivante da reato ed irrogata all’ente, non è applicabile a terzi, atteso anche il rischio che ne
rispondano soggetti estranei alla fattispecie di reato che ha generato la responsabilità della
persona giuridica.
Alla luce di dette considerazioni, dunque, la sopravvivenza della società cancellata dal registro
delle imprese ai soli effetti penali, da un lato, determinerebbe l’applicazione di sanzioni
inattuabili, dall’altro finirebbe per gravare, in sede esecutiva, su soggetti terzi rispetto all’ente
responsabile della violazione. Infine, l’art. 27, comma 1, D.Lgs. 231 del 2001, nel sancire che
dell’obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l’ente con il suo
patrimonio o fondo comune, delinea una disciplina di carattere eccezionale ed introduce una
norma di stretta interpretazione che, in quanto tale, non consente analogia in malam partem”.
