Torrisi Avvocati Penalisti
Viale Vittorio Veneto 59, CT
09516946511
segreteria@torrisiavvocati.it
Viale Vittorio Veneto 59, CT
09516946511
segreteria@torrisiavvocati.it
Torrisi Avvocati PenalistiTorrisi Avvocati Penalisti

Riqualificazione giuridica del fatto e divieto di reformatio in peius: Sezioni Unite chiamate a giudicare la legittimità delle conseguenze sfavorevoli in fase esecutiva

  1. Home
  2. /
  3. Approfondimenti
  4. /
  5. Approfondimenti
  6. /
  7. Riqualificazione giuridica del fatto...

Riqualificazione giuridica del fatto e divieto di reformatio in peius: Sezioni Unite chiamate a giudicare la legittimità delle conseguenze sfavorevoli in fase esecutiva

Con l’ordinanza n. 13721 dell’8 aprile 2026, la V Sezione della Suprema Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite il ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria che, riqualificando l’imputazione rispetto alla condanna di primo grado per truffa aggravata – a sua volta frutto della riqualificazione dell’originaria contestazione di rapina e sostituzione di persona – in furto in abitazione, aveva sì mantenuto (quantitativamente) il trattamento sanzionatorio inflitto dal Tribunale di Palmi, ma allo stesso tempo – condannando per un reato ostativo ai sensi dell’art. 656 c. 9 lett. a) c.p.p. – aveva determinato un trattamento sfavorevole in sede di esecuzione, essendo preclusa per tali reati la sospensione condizionale della pena (nella specie, pari ad anni uno di reclusione e dunque astrattamente idonea a soddisfare i requisiti di cui all’art. 163 c.p., qualora inflitta per reati non ostativi).

La Corte ha innanzitutto preso atto della copiosa giurisprudenza di legittimità che, sino a questo momento, ha ritenuto che non violassero il divieto di reformatio in peius – stabilito dall’art. 597 c. 3 c.p.p. – le sentenze di appello (del solo imputato) che dessero al fatto una qualificazione diversa e più grave, ostative alla declaratoria di prescrizione o comportanti un più grave trattamento penitenziario, oppure ancora impeditive della possibilità di beneficiare di cause estintive del reato (il riferimento, in tale precedente, è alla riqualificazione in truffa del reato di insolvenza fraudolenta). Stabilito dunque il principio per cui “Il giudice di secondo grado, nel caso in cui venga proposto appello dal solo imputato, ha il potere, se non il dovere, di attribuire ex officio al fatto, come ricostruito nei suoi elementi concreti dal giudice di primo grado, una definizione giuridica più grave, sanando l’errore eventualmente commesso al riguardo nella sentenza impugnata”, e che “l’esercizio di tale potere è impedito quando, in conseguenza della nuova e più grave qualificazione giuridica del fatto, venga irrogata al prevenuto una pena più grave, per specie o quantità, con conseguente violazione del divieto della reformatio in peius”, “appare, pertanto, necessario chiarire che cosa debba intendersi per pena più grave, per specie o quantità”.

In proposito, la V Sezione, non ritenendo “soddisfacente il mero richiamo al canone dell’interpretazione letterale, che condurrebbe a un epilogo decisorio, per così dire, ovvio”, ha richiamato recente giurisprudenza sia della Corte Costituzionale, sia della Corte EDU. In particolare, in tema di irretroattività della legge penale, i Giudici delle leggi avevano parlato di “concreta incidenza sulla libertà personale del condannato” come criterio per affermare che “se è vero che, di regola, le pene detentive devono essere eseguite in base alla legge in vigore al momento della loro esecuzione, è altrettanto vero che, ove la legge comporti, rispetto al quadro normativo vigente al momento del fatto, una trasformazione della natura della pena e della sua incidenza sulla libertà personale, la sua applicazione retroattiva è incompatibile con l’art. 25, secondo comma, Cost., in quanto siffatta trasformazione determina una pena più grave di quella prevista e prevedibile al momento della commissione del reato”.

Quanto invece all’interpretazione “convenzionalmente orientata” del concetto di “pena più grave”, (ancora in tema di divieto di retroattività) bisognerebbe distinguere tra provvedimenti riguardanti solo – e strettamente – le modalità esecutive della pena e provvedimenti in grado di incidere concretamente sulla sua portata. In questo quadro, non apparirebbe dunque peregrino affermare che qualora, in conseguenza della diversa qualificazione operata in appello, l’imputato venga condannato per un reato che il legislatore ha inteso sottrarre al novero di quelli passibili di sospensione condizionale, “si sia verificata non una semplice trasformazione delle modalità esecutive della pena, ma una vera e propria trasformazione della natura stessa della pena, divenuta più grave, nonostante ne sia rimasta inalterata la dosimetria, quanto meno sotto il profilo della specie”. Ciò posto, considerato il tema “di speciale importanza”, la questione è stata rimessa alle SSUU, le quali saranno chiamate a chiarire tale “potenziale contrasto”.