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Accertamenti tecnici destinati a provare l’evento nel reato di inquinamento: a quali condizioni il livello di specificità si abbassa

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Accertamenti tecnici destinati a provare l’evento nel reato di inquinamento: a quali condizioni il livello di specificità si abbassa

L’assenza di accertamenti tecnici ai fini di prova dell’inquinamento e il dubbio circa la
riconducibilità al ricorrente, nonché l’insufficienza della motivazione sulla sussistenza
qualifica di titolare dell’impresa in capo all’imputato costituivano i primi due motivi del
ricorso oggetto della sent. n. 7066 dell’11 febbraio 2026 della Corte di Cassazione, con la
quale la III Sezione penale ribadiva il principio di diritto già elaborato in alcuni precedenti in
materia di reati ambientali: “ai fini della prova dell’integrazione del reato, le condotte di
deterioramento ovvero compromissione, significative e misurabili, del bene, non è richiesto
necessariamente l’espletamento di specifici accertamenti tecnici, né si richiede la prova della
contaminazione del sito”
.
Chiarisce la Corte, infatti, che l’evento di danneggiamento si considera perfezionato non in
presenza di una “tendenziale irreversibilità del danno” (tipico nella fattispecie di disastro
ambientale), ma un danno “significativo e misurabile”, realizzato mediante una condotta
“abusiva” – nel senso della contrarietà alla legge e/o in assenza di autorizzazioni – con dolo
generico, anche eventuale, consistente nella coscienza e volontà di poter causare un danno
ambientale.
Alla luce di tale premessa, la Corte giudicava inammissibile per genericità il ricorso nella
parte in cui invocava il vizio di motivazione, che pertanto non può sussistere nella mera
mancanza di accertamenti tecnici specifici, in assenza di elementi forniti dalla difesa e idonei
a scalfire le risultanze processuali.
Sulla sussistenza dell’evento di inquinamento, per contro, la Terza Sezione analizzava
congiuntamente la motivazione di entrambe le sentenze – di primo e di secondo grado -, in
quanto “al fine del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa
della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico
complessivo corpo argomentativo”
.
Con ciò, la Suprema Corte riconosceva come valide e sufficienti, nel caso di specie, le prove
raccolte e le motivazioni di primo e secondo grado, basate su sopralluoghi in occasione dei
quali si accertava l’installazione di una tubatura abusiva proveniente direttamente
dall’azienda, responsabile per lo spandimento di effluenti zootecnici altamente dannosi per il
terreno, e su diverse testimonianze.
In occasione dei predetti sopralluoghi, peraltro, l’imputato presenziava e si presentava come
titolare, così sostanziando la qualifica di amministratore di fatto e superando il motivo
basato sulla qualifica di questi.
Per tali ragioni, e per l’infondatezza degli ulteriori motivi, il ricorso veniva rigettato.