Se l’obiettivo del d.l. n. 92 del 4 luglio 2024, meglio conosciuto come “decreto carcere sicuro”
era quello di riformare, tra le altre cose, la disciplina della liberazione anticipata, la nuova
normativa ha incontrato molto presto un grande ostacolo, consistente nella dichiarazione di
incostituzionalità della parte dell’art. 69-bis del Testo Unico Ordinamento Penitenziario che,
nella sua rinnovata formulazione, prevedeva che l’istanza di parte volta alla liberazione
anticipata potesse essere avanzata solamente ove si fosse dimostrato uno “specifico interesse”
in tal senso.
Di fatti, l’assetto normativo precedente alla riforma prevedeva la possibilità di ottenere la
liberazione anticipata per un totale di 45 giorni per ogni semestre di pena scontata, con la
conseguenza che la relativa istanza andava presentata con cadenza, appunto, semestrale, oppure
più diradata.
Il decreto legge 2024 modificava tale impostazione, spostando del tutto il focus dell’iniziativa
e prevedendo che il calcolo dei periodi di liberazione anticipata venisse effettuato d’ufficio nei
novanta giorni precedenti al fine pena.
L’eccezione a tale regola era rappresentata dalla menzionata ipotesi di “interesse specifico”, da
allegare all’istanza, che in tale ipotesi poteva essere presentata anche in un momento
precedente.
Alla luce di tali modifiche, veniva sollevata relativa questione di legittimità costituzionale per
contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., questione affrontata dai Giudici delle leggi nella sentenza
n. 201, depositata il 29 dicembre 2025.
La Corte dichiarava, dunque, le questioni fondate, sostenendo che il controllo periodico
consentito nella versione originaria della disciplina in parola avesse come scopo e vantaggio
quello di costituire “uno stimolo importante a proseguire sul cammino di cambiamento
intrapreso, attraverso la progressiva anticipazione […] del fine pena”, mentre “la disciplina
qui censurata ha cancellato tutti questi riscontri periodici, lasciando il condannato
nell’incertezza circa la meritevolezza del percorso nel frattempo compiuto, o viceversa la sua
inadeguatezza rispetto alle aspettative dell’ordinamento”.
Pertanto, la Corte Costituzionale ha ritenuto che “la reductio ad legitimitatem della disciplina
censurata è possibile mediante l’ablazione, nel comma 3 del novellato art. 69-bis ordin. Penit.,
dell’intera seconda parte della disposizione che condiziona la possibilità per il condannato di
formulare istanza di liberazione anticipata sulla sussistenza di uno specifico interesse […]. La
sopravvivenza della proposizione iniziale […] assicurerà così al condannato la possibilità di
formulare in qualsiasi momento l’istanza in relazione al semestre o ai semestri già maturati”,
fermo restando l’obbligo di valutare d’ufficio i requisiti per la liberazione anticipata allo
scadere di ciascun semestre in assenza di istanza del condannato.
Per questi motivi, la Corte Costituzionale dichiarava l’incostituzionalità della norma censurata.
