La necessità di protezione da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore è
riconoscibile anche nell’ipotesi in cui, a commettere i reati contemplati dalla norma (alcuni
casi di reati di falso, omissione di atti e favoreggiamento) sia non un “prossimo congiunto” – come si evince dalla lettera dell’articolo -, ma il convivente more uxorio, il quale gode
dunque, al pari del coniuge, dell’applicabilità della causa di esclusione della colpevolezza
nell’ipotesi in cui commetta uno tra i reati individuati al solo scopo di proteggere l’altro
membro della coppia.
Nel caso oggetto della sentenza n. 10381 del 26 novembre 2020, l’imputata rispondeva del
reato di favoreggiamento personale, per aver dichiarato di essere la conducente dell’auto
che aveva causato un incidente, coinvolgendo altre due autovetture (in realtà, alla guida vi
era il compagno, il quale, peraltro privo di patente dopo la revoca della stessa, aveva omesso
di chiamare i soccorsi).
La difesa proponeva, tra gli altri, un motivo di ricorso incentrato sulla applicabilità di tale
disciplina anche in situazioni di convivenza informale, ponendo un tema così controverso
da spingere la Sesta Sezione penale a rimettere il ricorso alle Sezioni Unite, le quali si
pronunciavano nei seguenti termini.
Veniva preliminarmente effettuata una ricognizione dei precedenti discordanti sul punto,
con la disamina delle argomentazioni a sostegno della tesi restrittiva e dell’interpretazione
estensiva.
L’approccio restrittivo è supportato da un primo argomento di natura letterale, vale a dire
l’espresso riferimento ai “prossimi congiunti”, la cui definizione, contenuta nel codice
penale all’art. 307 c. 4, include, insieme ai membri della famiglia di origine, esclusivamente
il coniuge (e gli affini), senza alcun riferimento al convivente, in omaggio alla “famiglia
fondata sul matrimonio”.
In tal senso milita il secondo argomento, che indaga le ragioni di tale distinzione,
enfatizzando le differenze tra il rapporto coniugale e quello di convivenza, e concludendo
per una distinzione dei due tipi di rapporti: “stabilità e reciprocità di diritti e doveri” da un
lato, “una affectio che può essere revocata in ogni momento” dall’altro.
Differenze che, peraltro, qualora venissero appianate, comporterebbero significative
conseguenze in malam partem, con particolare riferimento alla eventuale configurabilità di
quei reati a soggettività ristretta che presuppongono, appunto, il vincolo familiare.
Un ultimo rilievo attiene alla natura di norma eccezionale dell’art 384, che ne impedirebbe
l’applicazione analogica, con un ulteriore riferimento alla circostanza che, qualora il
legislatore avesse voluto includere i conviventi di fatto nella cerchia familiare, lo avrebbe
fatto, come è invero avvenuto per gli uniti civilmente, oggi menzionati nel summenzionato
art. 307.
Dall’altra parte, l’orientamento – pur minoritario – estensivo, annovera un numero non
particolarmente ampio di decisioni, tra le quali però figurano alcune pronunce foriere di
interessanti spunti interpretativi.
Un primo ragionamento in senso contrario a quello dominante emerge dalla sentenza c.d.
Agostino, la quale fa seguito a una precedente sentenza, tuttavia carente di approfondimenti
sulle ragioni che la spingono a prospettare una possibile applicazione analogica; la
maggiore considerazione è basata sull’idea che la corrente definizione di “famiglia” è in
mutamento, e che pertanto “la stabilità del rapporto, con il venire meno dell’indissolubilità
del matrimonio, non costituisce più una caratteristica assoluta e inderogabile ed anzi
spesso caratterizza maggiormente unioni non fondate sul matrimonio”, anche in
considerazione della nozione di famiglia accolta dalla Corte di Strasburgo (artt. 8 e 9
CEDU), con tutte le potenziali ripercussioni, anche negative, specialmente in materia di
reati come quello di maltrattamenti.
Le sentenze successive, salvo particolari riferimenti – ad esempio quello alla residenza
anagrafica – ripercorrono lo stesso iter logico, giungendo ad analoghe conclusioni.
Preso atto dei due principali filoni in cui la questione si dirama, nonché del maggiore
ostacolo alla sua regolamentazione – vale a dire l’assenza di una legge che disciplini
espressamente e organicamente il fenomeno -, la Corte analizza un aspetto decisivo,
passando a stabilire se la norma abbia effettivamente natura eccezionale o meno, risultando
ciò decisivo ai fini della possibilità di estenderne l’applicabilità.
A questo punto, rileva il superamento dell’orientamento secondo cui la disciplina in oggetto
non costituisca una causa di non punibilità, quanto piuttosto una “scusante soggettiva”, in
tutte quelle ipotesi in cui “l’ordinamento si astiene dal muover[e] un rimprovero” a coloro
i quali commettono determinati reati pur di proteggere un caro.
A queste condizioni, è da escludersi la valenza eccezionale della norma, residuando dunque
spazio per l’analogia, chiaramente in bonam partem.
Ciò può tuttavia accadere nei soli casi in cui il regime di convivenza appaia comprovato;
sicché la vicenda si concludeva con l’accoglimento del ricorso, con rinvio ad altra sezione
della Corte d’Appello di Cagliari.
