Torrisi Avvocati Penalisti
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Rimessa alle Sezioni Unite la questione se la parte civile costituita abbia interesse aimpugnare o a resistere all’impugnazione con riguardo ai punti relativi alla sussistenza omeno di circostanze aggravanti

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Rimessa alle Sezioni Unite la questione se la parte civile costituita abbia interesse aimpugnare o a resistere all’impugnazione con riguardo ai punti relativi alla sussistenza omeno di circostanze aggravanti

La sent. n. 4000 del 26 giugno 2025 delle Sezioni Unite ha risolto il “contrasto ermeneutico
in ordine alla legittimazione ed all’interesse della parte civile a partecipare al processo
quando sia controversa unicamente la sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti”
,
prendendo le mosse da tre distinti orientamenti in materia, che rispettivamente valorizzano:
l’irrilevanza dell’entità della pena sul quantum del risarcimento del danno identificabile in
sede civile, con la conseguenza che l’interesse della p.c. verrebbe meno nel caso in oggetto;
l’incidenza delle aggravanti sulla complessiva gravità del fatto, che a sua volta incide sul
quantum del risarcimento del danno, con la conseguenza che, invece, sussisterebbe interesse
della p.c. a impugnare o resistere all’impugnazione; l’onere di allegazione e dimostrazione in
concreto dell’interesse, che graverebbe sulla parte civile, cosicché l’interesse sussisterebbe o
meno, a seconda dell’incidenza della decisione in ordine al punto controverso sulla
quantificazione del danno risarcibile.
Nel caso di specie, il ricorso dell’imputato – al quale, appunto, la parte civile resisteva con
deduzioni opposte -, censurava l’applicazione dell’aggravante dei futili motivi al reato di
omicidio volontario pacificamente sussistente.
Preliminarmente, la Corte aveva confermato l’applicabilità dell’aggravante in parola al caso
di specie, per poi passare a sciogliere la questione relativa all’interesse ad impugnare della
parte civile, aderendo al secondo tra gli orientamenti esposti supra.
Le ragioni per cui i Giudici di legittimità ritengono sussistente l’interesse della parte civile a
prendere parte al processo anche ove la questione riguardi in via esclusiva le circostanze
aggravanti sono molteplici.
Una volta definite le circostanze del reato come “quelle situazioni, attinenti al fatto storico
illecito oppure al soggetto che ne è l’autore, in presenza delle quali il legislatore prevede una
diversificata risposta sanzionatoria per adeguarla alle specifiche caratteristiche del caso
concreto” appare agevole comprendere come “il relativo giudizio non si esaurisc[a] in una
mera operazione matematica”
, ma incida sull’accertamento del fatto nel suo complesso, così
dovendosi respingere il primo orientamento, che considera estranea la parte civile sulla base
del rilievo che, avendo le circostanze impatto solo sulla pena, esse sarebbero irrilevanti ai fini
del riconoscimento del danno risarcibile.
Quanto al terzo orientamento, la Corte ritiene che alla parte civile non spetti “nessun onere di
allegazione di uno specifico interesse […]. Opinare diversamente significherebbe imporre
alla parte civile onere ultroneo e smentire anche il principio di immanenza della sua
costituzione”
.
Così, dopo un illuminante exscursus su concetti fondamentali in relazione al tema, quali
quello di “danno” o di “fatto”, la Corte torna a ribadire che “il secondo indirizzo richiamato
al punto precedente [è] l’unico che consente di assegnare rilevanza a tutti gli elementi,
comprese le circostanze, che sul piano naturalistico concorrono a definire il fatto di reato e
la sua reale offensività con riflessi diretti sulla definizione giuridica e sulla quantificazione
del danno cagionato e che assicura alla parte civile una tutela piena ed effettiva in coerenza
con il diritto di rilevanza costituzionale di azione e con i principi del giusto processo”
.