La disciplina degli artt. 582 e 585 c.p. si scontrerebbe, secondo il ricorrente, che come primo
motivo di gravame ha sollevato la relativa questione di legittimità, con gli artt. 3, 24 e 27 della
Costituzione, in quanto discriminatoria nella parte in cui prevede un regime più favorevole
(procedibilità a querela, competenza del Giudice di pace) per le ipotesi di prognosi superiore
a quaranta giorni, e uno più sfavorevole (procedibilità d’ufficio, competenza del Tribunale)
nelle fattispecie di prognosi anche molto breve, ma aggravate da una delle circostanze
individuate dall’art. 585.
Le conseguenze di tale assunta disparità sarebbero con maggiormente evidenti nel caso
dell’istituto dell’estinzione del reato per condotte riparatorie previsto dall’art. 162-ter c.p.,
inapplicabile ai reati procedibili d’ufficio.
L’impostazione della difesa considera irragionevole che il reato di lesioni non aggravate, ma
gravi (dalla prognosi fino a quaranta giorni) consenta l’accesso a tale istituto (a condizione
che l’offerta sia personale, congrua e spontanea, e, in generale nel rispetto delle norme ad esso
attinenti), mentre l’accesso all’istituto riparativo in parola risulti precluso per il reato di lesioni
lievi, nel caso in cui ricorra una delle circostanze aggravanti di cui all’art. 585 c.p..
Nel considerare la questione di legittimità manifestamente infondata, la Suprema Corte, con
la sentenza n. 11221 del 30 gennaio 2025 (Sez. V), ha valorizzato due argomenti: la volontà
del legislatore di attribuire un più marcato disvalore della fattispecie sulla base della
configurabilità di talune aggravanti, e la necessità di tutelare anche interessi diversi da quelli
della vittima.
Infatti, da un lato, la scelta del regime di procedibilità non si basa esclusivamente sulla gravità
dell’illecito; dall’altro, la gravità della fattispecie nel suo complesso non può prescindere dalle
circostanze aggravanti, che certamente non possono considerarsi “accessori irrilevanti ai fini
della comparazione”.
Alla luce di queste considerazioni, la Corte prende atto anche della genericità della questione,
nella misura in cui essa non spiega in cosa consisterebbe l’“irragionevolezza” nel considerare
“una lesione che ha generato una malattia di minore durata […] un fatto “più grave” quanto
ricorrano gli elementi circostanziali selezionati nell’art. 582 c.p.”, atteso che “a livello
normativo […] la valutazione della gravità delle lesioni assume carattere unitario”.
Perfettamente razionale appare inoltre la scelta di confermare la procedibilità d’ufficio nelle
ipotesi aggravate, atteso che esse ricomprendono “un coacervo di circostanze eterogenee che
[…] non attengono direttamente alla lesione del bene giuridico tutelato dalla fattispecie
incriminatrice primaria, riguardando le modalità della condotta, i motivi dell’azione ovvero
le condizioni soggettive dell’agente e della persona offesa, traducendo nella previsione di una
risposta sanzionatoria più severa l’esigenza di fornire protezione anche ad interessi che
possono trascendere quello della vittima, altrimenti privilegiato ai fini della perseguibilità
del reato”.
Infine, rileva la Suprema Corte come , anche ove tale disparità esistesse, essa “dovrebbe essere
logicamente eliminata non già nel senso auspicato dal ricorrente, bensì estendendo il regime
di procedibilità d’ufficio anche con riferimento alle ipotesi assunte come tertia comparationis,
sulla base di una comune ratio di tutela della durata della malattia”.
