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Giustizia riparativa: condizioni di attuazione e stato dell’arte

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Giustizia riparativa: condizioni di attuazione e stato dell’arte

Il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma che aveva taciuto
sulla richiesta di invio presso un centro di giustizia riparativa, avanzata dall’imputato
nell’ambito di un processo per atti persecutori, ha rappresentato l’occasione, per le Sezioni
Unite della Suprema Corte, di chiarire portata e limiti di tale istituto, dalla portata – se attuato
correttamente – rivoluzionaria per la concezione della giustizia penale.
Occorre sin da subito evidenziare, infatti, che il più grande ostacolo all’applicazione della
disciplina in materia è rappresentato non dalle questioni interpretative, già oggetto, appunto, di
diverse pronunce di rilevante portata, ma dalla predisposizione di appositi centri sul tutto il
territorio, processo che, soprattutto in alcune aree, fatica ad avanzare.
Tale dato empirico si scontra con la ratio dell’istituto stesso, il quale, come si vedrà, prevede
una sorta di automatismo nel momento in cui l’imputato ne chieda l’azionamento.
Nella sentenza n. 5166 del 2026, infatti, le Sezioni Unite statuiscono che nel momento in cui
l’imputato ne faccia richiesta, il percorso di giustizia riparativa debba essere avviato, ove il
giudice lo ritenga opportuno e necessario, senza necessità che la persona offesa dal reato presti
il proprio consenso, dovendosi procedere all’audizione della stessa “ove ritenuto necessario”.
Le tutele offerte a quest’ultima si identificano con uno dei limiti a tale impostazione, e
consistono principalmente nella previsione che la richiesta dell’imputato debba essere disattesa
nell’ipotesi in cui dalla partecipazione al programma possa derivare un grave pregiudizio per
la vittima (ad esempio, minore di età o comunque vulnerabile).
L’altro limite è costituito dal pericolo che dall’attuazione del programma derivi grave
pregiudizio, questa volta, per la prova.
Tornando al quesito oggetto della sentenza, esso aveva ad oggetto la possibilità di ricorrere o
meno per cassazione avverso il provvedimento del giudice di merito che rigettasse la richiesta
di invio al centro per la giustizia riparativa e, nell’ipotesi affermativa, in quali casi e per quali
motivi.
In tal senso, le SSUU ricostruivano tre orientamenti: il primo, che negava l’impugnabilità sulla
base della natura discrezionale della decisione del giudice; il secondo, che distingueva tra i casi
di reati procedibili a querela (rimettibile) e non, ammettendo l’impugnabilità solo nel primo
caso; il terzo, che ammetteva l’impugnabilità “tramite il mezzo previsto per impugnare la
sentenza che definisce il grado di giudizio nel corso del quale l’ordinanza di diniego è stata
adottata”
(dunque, con appello o ricorso in cassazione), senza alcuna distinzione sul regime di
procedibilità.
Le SSUU ritenevano dunque di aderire al terzo orientamento, il quale privilegia una più
compiuta implementazione dell’istituto, il cui scopo principale è quello di dare una risposta –
oltre che sanzionatoria – “sociale” al reato.
A questo punto, non rimane che auspicare nel pieno e completo sviluppo di un sistema che ne
consenta la corretta attuazione.