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Il nuovo art. 314-bis c.p.: continuità normativa con l’abrogato art. 323 c.p. e nessuna interferenza con l’art. 314 c.p.

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Il nuovo art. 314-bis c.p.: continuità normativa con l’abrogato art. 323 c.p. e nessuna interferenza con l’art. 314 c.p.

Il servizio di novità della Corte di Cassazione (notizia di decisione n. 13/2024) ha comunicato che la Sesta Sezione penale è stata chiamata a pronunciarsi sulla seguente questione: «se l’introduzione dell’art. 314-bis c.p. abbia comportato l’abolitio criminis delle condotte di peculato per distrazione poste in essere senza la violazione di specifiche disposizioni di legge».

La Suprema Corte, all’esito della pubblica udienza del 23 ottobre 2024, ha fornito un responso negativo, chiarendo che «il nuovo reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili di cui all’art. 314-bis c.p. sanziona le condotte distrattive che la giurisprudenza di legittimità riferiva all’abrogata fattispecie di abuso di ufficio».

L’ambito applicativo del peculato di cui all’art. 314 c.p. non risulta, pertanto, modificato dall’introduzione della nuova fattispecie, che si pone in continuità normativa con l’art. 323 c.p., abrogato dalla l. n. 114/2024 (c.d. legge Nordio).

Tale pronuncia rappresenta la prima risposta – che può ritenersi “confortante” – a uno dei problemi interpretativi più spinosi sollevati dall’introduzione dell’art. 314-bis c.p., che è stato oggetto di approfondimento in questo sito.