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Il nuovo art. 314-bis c.p. tra abuso d’ufficio e peculato

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Il nuovo art. 314-bis c.p. tra abuso d’ufficio e peculato

Il d.l. n. 92/2024, convertito nella l. n. 112/2024, quasi in concomitanza con l’abolizione del delitto di abuso d’ufficio ad opera della l. n. 114/2024 (c.d. legge Nordio), ha introdotto il nuovo art. 314-bis c.p., rubricato “Indebita destinazione di denaro o cose mobili”, che punisce con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni, fuori dei casi di peculato previsti dall’art. 314 c.p., «il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto».
Tale norma richiama evidentemente la figura tradizionale del peculato per distrazione, che si sostanzia nell’utilizzo del denaro o del bene altrui per finalità diverse rispetto a quelle sottese alle ragioni pubblicistiche del possesso o della disponibilità: nonostante l’utilizzo del verbo “destinare” in luogo di “distrarre” possa fuorviare, la descrizione del fatto tipico e la collocazione attigua all’incriminazione del peculato valgono a orientare l’interpretazione in questo senso.
Come è noto, per lungo tempo il peculato per distrazione è stato punito a norma dell’art. 314 c.p. Con la riforma apportata dalla l. n. 86/1990, il riferimento alla condotta distrattiva è stato espunto dall’art. 314 c.p., al fine di evitare nella prassi distorsioni interpretative. Nondimeno, né in dottrina né in giurisprudenza sono mai emersi dubbi circa la punibilità di tale forma di offesa alla pubblica amministrazione, ricondotta alternativamente all’abuso d’ufficio di cui all’art. 323 c.p. oppure ­– ancora, nonostante l’esplicita modifica legislativa – al peculato di cui all’art. 314 c.p. Si ritiene, infatti, che nel concetto di appropriazione possano rientrare anche le condotte distrattive. In questo senso, come conferma l’art. 646 c.p., che non fa menzione della distrazione, l’appropriazione penalmente rilevante si differenzia da quella civilistica e consiste nel disporre della cosa come se fosse propria, anche imprimendo a essa una destinazione diversa, che neghi la titolarità del bene in capo all’avente diritto e risulti incompatibile con i suoi interessi.
Su questa linea si è da tempo attestata la giurisprudenza, che ravvisa l’appropriazione ex art. 314 c.p. in una «utilizzazione del denaro o dei beni per fini strettamente personali o comunque chiaramente inconciliabili con quelli istituzionali» e invece configura l’art. 323 c.p., oggi abrogato, «qualora l’atto di destinazione avvenga in violazione delle regole contabili, sebbene sia funzionale alla realizzazione, oltre che di indebiti interessi privati, anche di interessi pubblici obiettivamente esistenti» (Cass. pen., Sez. VI, n. 49322/2023; Cass. pen., Sez. VI, n. 25173/2023; Cass. pen., Sez. VI, n. 19484/2018).
Stando così le cose, l’individuazione del campo applicativo dell’art. 314-bis c.p. appare problematica.
Risulta evidente, infatti, che la nuova norma è il risultato di una crasi confusionaria tra l’art. 314 c.p., del quale replica la soggettività attiva e il presupposto del possesso o della disponibilità, e l’art. 323 c.p., dal quale mutua il vincolo alle «specifiche disposizioni di legge o […] atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità», il dolo intenzionale e l’evento dell’ingiusto vantaggio patrimoniale o del danno ingiusto.
Si può ritenere, prima facie, che l’art. 314-bis c.p. rappresenti l’ultimo residuo dell’art. 323 c.p., volto a mantenere la punibilità – seppure con una cornice edittale meno severa – di quelle condotte distrattive che la giurisprudenza riconduceva al paradigma dell’abuso di ufficio. Tuttavia, l’articolata descrizione del fatto tipico permette di perseguire un novero molto limitato di condotte distrattive, non solo per l’esigenza della prova del dolo intenzionale e della produzione di un evento di vantaggio o di danno, ma, ancor prima, per l’esclusione dal perimetro della punibilità dei fatti commessi nell’esercizio di poteri discrezionali. A una lettura più attenta, emerge allora come le condotte tipizzate dal nuovo articolo non siano quelle tradizionalmente punite ex art. 323 c.p., bensì quelle, ben più gravi, che, pur nella vigenza dell’abuso d’ufficio, risultavano comunque attratte nel campo di applicazione dell’art. 314 c.p.
In definitiva, l’art. 314-bis c.p., disposizione speciale rispetto a quella generale dell’art. 314 c.p., sembra più che altro inteso a limitare la punibilità del peculato per distrazione alle sole ipotesi di violazione dei rigidi vincoli discendenti da norme di rango primario. In questa prospettiva, il nuovo reato mirerebbe non tanto a “bilanciare” l’abolitio criminis dell’abuso d’ufficio, bensì a ribadire l’impunità delle violazioni realizzate nell’esercizio di poteri discrezionali e a riservare un trattamento assai più mite alle distrazioni punibili, sottraendole al rigido regime sanzionatorio dell’art. 314 c.p.