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Vizi di notifica e comparizione in giudizio: quando la nullità si considera sanata

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Vizi di notifica e comparizione in giudizio: quando la nullità si considera sanata

Con la sentenza n. 24340 del 2 luglio 2025, la Corte di Cassazione torna ad occuparsi di un tema di significativo rilievo processuale, ovvero se la successiva comparizione dell’imputato nel dibattimento possa sanare un vizio di notifica del decreto che dispone il giudizio. La difesa dell’imputato aveva sostenuto che il decreto di rinvio a giudizio fosse stato notificato presso un indirizzo errato e che, di conseguenza, tale omissione avrebbe impedito all’imputato di avere effettiva conoscenza dell’avvio del processo a suo carico. In questa prospettiva, si sarebbe in presenza non di una semplice irregolarità, ma di una vera e propria omessa vocatio in iudicium, vizio che, ai sensi dell’articolo 179 del codice di procedura penale, dà luogo a una nullità assoluta e insanabile.

La Suprema Corte, però, ha ricostruito diversamente il quadro giuridico. Secondo i giudici, infatti, nel caso in esame non si era verificata una totale omissione della notifica, ma al massimo una notifica irregolare. Era emerso dagli atti che l’imputato aveva già ricevuto, presso quello stesso indirizzo, l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare e non risultava provata una sua residenza diversa e correttamente comunicata alle autorità procedenti. Pertanto, la Corte ha escluso che si potesse configurare una nullità assoluta, ritenendo invece che si versasse nell’ambito delle nullità cosiddette “a regime intermedio”.

Le nullità a regime intermedio, come è noto, non incidono su valori indisponibili o essenziali al punto da determinare l’invalidità insanabile del processo. Per tale ragione, esse sono soggette a regole particolari di sanatoria. In particolare, la partecipazione dell’imputato all’udienza, come avvenuto nel caso concreto, comporta la sanatoria del vizio, a meno che lo stesso non abbia tempestivamente eccepito la nullità nella prima occasione utile. Nella fattispecie esaminata, l’imputato era comparso personalmente nel corso del giudizio di primo grado, e il tribunale aveva addirittura disposto la rinnovazione dell’apertura del dibattimento in seguito al mutamento del collegio giudicante, circostanza che avrebbe potuto offrire all’imputato ogni possibilità di difesa.

La Corte ha quindi ritenuto che, una volta che l’imputato partecipa all’udienza e non insiste nel sollevare l’eccezione nei tempi e nei modi previsti, la nullità da vizio di notifica si considera definitivamente sanata. Non si tratta di una mera formalità, ma di un principio funzionale a garantire da un lato l’effettività del diritto di difesa, dall’altro l’efficienza e la stabilità del procedimento. Secondo la Cassazione, la questione posta dal ricorrente avrebbe potuto essere valorizzata solo in presenza di un’assoluta mancanza di conoscenza del processo, cosa che nel caso concreto non si era verificata.

La pronuncia ribadisce quindi un approccio coerente con i principi di economia processuale e di bilanciamento tra le esigenze di garanzia e quelle di efficienza, valorizzando il dato sostanziale della partecipazione dell’imputato al processo come elemento decisivo per ritenere sanato il vizio e per proseguire regolarmente il giudizio fino alla sua conclusione.