La sentenza n. 34485 del 22 ottobre 2025 della Terza Sezione penale della Corte di cassazione torna su un tema molto sensibile nella prassi dei reati tributari: la possibilità di disporre il sequestro e la confisca della cosiddetta “prima casa” del debitore. La Corte ribadisce in modo netto che il limite alla espropriazione immobiliare previsto dall’art. 76, comma 1, lett. a), d.P.R. 602/1973 non opera né nei confronti dei creditori diversi dall’Erario, né – soprattutto – nei confronti della confisca penale (diretta o per equivalente) e del sequestro preventivo ad essa preordinato. Il primo chiarimento riguarda il significato stesso della norma tributaria. L’art. 76, comma 1, lett. a), nel testo modificato nel 2013, prevede un limite all’espropriazione immobiliare solo quando oggetto di pignoramento sia “l’unico immobile di proprietà del debitore”, che sia adibito ad abitazione principale e non rientri in determinate categorie catastali. La Cassazione sottolinea che il legislatore non fa mai riferimento alla “prima casa”, espressione spesso utilizzata nel linguaggio comune, ma tecnicamente fuorviante. “Unico immobile di proprietà” è concetto diverso: non guarda alla cronologia degli acquisti o alla destinazione soggettiva dell’immobile, ma alla composizione complessiva del patrimonio immobiliare del debitore. Proprio per questo, il debitore non può limitarsi a sostenere che l’immobile pignorato è la sua “prima casa”: ciò non esclude affatto che egli possieda altri immobili e, dunque, non dimostra il presupposto richiesto dalla legge per invocare il limite all’espropriazione. In secondo luogo, la Corte chiarisce che la norma non introduce un principio generale di impignorabilità della casa di abitazione, ma pone una regola speciale, circoscritta: si applica solo alle espropriazioni immobiliari promosse dall’Erario per debiti tributari e non alle azioni esecutive di altri creditori per debiti di diversa natura. Non si tratta quindi di un “diritto assoluto alla casa impignorabile”, ma di una tutela mirata del contribuente nei confronti del fisco, entro confini ben precisi. Il passaggio decisivo della sentenza riguarda però il rapporto tra questa disciplina e gli strumenti penali di aggressione patrimoniale. La Terza Sezione afferma espressamente che il limite di cui all’art. 76 d.P.R. 602/1973 non può in alcun modo essere esteso alla confisca penale – né diretta, né per equivalente – né al sequestro preventivo funzionale alla confisca. La ragione è di natura strutturale: l’espropriazione tributaria ha ad oggetto il soddisfacimento di un debito verso il fisco; la confisca, invece, colpisce il profitto del reato (o beni di valore equivalente) in quanto tale, quale strumento di repressione e prevenzione dell’illecito penale. Si tratta di piani diversi, retti da logiche differenti. Ne consegue che la tutela approntata dal legislatore al contribuente debitore non può essere invocata per “proteggere” beni che, in sede penale, rappresentano il frutto o l’equivalente del profitto di un reato tributario o di altra natura: in questa prospettiva, nemmeno l’unico immobile di proprietà – quand’anche adibito ad abitazione – è sottratto in via di principio al sequestro e alla confisca.
La Corte, in conclusione, ribadisce tre punti fermi: il limite alla pignorabilità previsto dall’art. 76, comma 1, lett. a), d.P.R. 602/1973 si applica esclusivamente alle espropriazioni promosse dal fisco per debiti tributari; non riguarda genericamente la “prima casa”, ma solo l’unico immobile di proprietà del debitore; non trova comunque applicazione nei confronti della confisca penale – diretta o per equivalente – né del sequestro preventivo ad essa finalizzato. Per gli operatori, il messaggio è chiaro: in ambito penale non esiste un’area di intangibilità automatica della casa di abitazione del debitore-imputato, quando essa rappresenti il profitto o il valore del profitto del reato.
