La Suprema Corte ha annullato senza rinvio, perché il fatto non sussiste, la sentenza della Corte
d’Appello di Lecce che aveva ritenuto idonea l’offerta a un pubblico ufficiale di carni pregiate,
macellate senza autorizzazione, ai fini dell’integrazione della fattispecie di istigazione alla
corruzione.
Con la pronuncia n. 40822 del 9 ottobre 2025, la Suprema Corte torna a chiarire che per ritenere
sussistente il reato di istigazione alla corruzione non è sufficiente ponderare il valore economico
oggettivo dell’offerta, ma occorre analizzare il contesto nel quale essa viene formulata, unitamente
alla concreta possibilità che essa risulti soggettivamente allettante.
Nel caso di specie, l’offerta, formulata in termini generici da un punto di vista temporalmente e
quantitativamente generici, era stata ritenuta comunque idonea a integrare la fattispecie di reato, in
quanto avente ad oggetto beni di consumo alimentari comunemente intesi come pregiati, e dal valore
economico non irrisorio; pertanto, la genericità e il contenuto tendenzialmente modesto dell’offerta
erano valsi all’imputato la sola applicazione della circostanza della particolare tenuità prevista
dall’art. 323-bis c.p., senza dunque incidere sull’oggettività della condotta, considerata pur sempre
offensiva, sebbene in maniera particolarmente lieve.
A conclusioni opposte è tuttavia giunta la Sesta Sezione della Corte, che conformemente alla
consolidata giurisprudenza di legittimità precedente ha valorizzato la capacità dell’offerta di turbare
psicologicamente il pubblico ufficiale, richiamando tra i fattori che svolgono un ruolo essenziale nello
stabilire il discrimen tra offerta idonea e inidonea le circostanze di tempo e di luogo, unitamente a
quelle soggettive, con riferimento sia al soggetto attivo, sia a quello passivo del reato, chiarendo che
il giudizio di idoneità è di tipo “ex ante” e in concreto, con la conseguenza che rimangono, per
principio, escluse, non tutte quelle offerte di poco momento, ma quelle che in un’ottica vincolata al
caso di specie e collocata in un momento anteriore al potenziale evento, risultino inadeguate a
causarlo.
Per la Suprema Corte, tali rilievi assumono carattere decisivo nell’ottica del principio di offensività,
a sua volta strettamente correlato a quello di proporzionalità della pena, “che mira ad assicurare che
la reazione sanzionatoria ad un fatto di reato, pur offensivo del bene giuridico e colpevolmente
realizzato, non risulti eccessiva rispetto alla concreta gravità oggettiva e soggettiva del fatto, cosicché
nei limiti consentiti dal testo della legge, il giudice penale è pertanto tenuto a utilizzare tutti gli
strumenti a propria disposizione per assicurare tale obiettivo, nel quadro di una doverosa
interpretazione secundum constitutionem dei dati normativi” (sent. Corte Cost. n. 113/25).
In tal senso, secondo la Corte, “si tratta, a ben guardare, di un canone che si presta a molteplici
applicazioni, non predeterminabili, in ragione della verifica di una molteplicità di fatti concreti, solo
in apparenza e sul piano formale correlabili ad una fattispecie astratta, dalla quale nondimeno
dovrebbero essere espunti”.
Ebbene, nel caso della impugnata sentenza, i giudici di legittimità hanno ritenuto che le circostanze
concrete non consentissero di concludere per l’idoneità della promessa a configurare istigazione alla
corruzione, poiché, sebbene secondo un giudizio ex ante sia prospettabile un profilo di adeguatezza
dell’offerta di costosi e sofisticati alimenti a risultare allettante, volgendo l’attenzione al secondo
risvolto di tale giudizio, vale a dire il profilo “in concreto”, “l’offerta era stata formulata in termini
generici, senza determinazione di quantità e qualità, riferita ad una fase temporale successiva ed
eventuale nonché ad un bene di cui per definizione si assumeva l’indebita macellazione, profilo
incidente sulla genuinità e salubrità del prodotto. Può inoltre rimarcarsi come quell’offerta, al di là
del pregio che voglia o meno riconoscersi a carne di asino, non si correlasse alla specifica
manifestazione di un interesse noto del destinatario per quel prodotto, così che lo stesso dovesse
considerarsi di per sé oggetto di una proposta inequivocamente allettante, a prescindere dal suo valore
intrinseco”, cosicché “tale quadro valutativo conduce, nel caso di specie, a ritenere che,
conformemente a quanto prospettato nel motivo di ricorso, la condotta addebitata al ricorrente, nel
termini riportati in precedenza, e valutata nella rigorosa prospettiva della giustificazione della pena
irrogata, non potesse dirsi idonea sul piano della serietà e soprattutto dell’offensività”, comportando
tale rilievo l’annullamento senza rinvio della gravata sentenza.
