Il Tribunale di Catania, accogliendo la tesi difensiva degli Avv.ti Torrisi e Calanni, ha prosciolto l’imputato per il reato di omessa dichiarazione di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74/2000, aderendo all’indirizzo giurisprudenziale per il quale il buon esito della messa alla prova non può essere subordinato all’integrale risarcimento del danno.
L’art. 168-bis, co. 2, c.p., infatti, prevede esplicitamente che il beneficio comporta il risarcimento del danno
cagionato dal reato solo “ove possibile”. Tale locuzione orienta l’interpretazione della disposizione, alla quale può essere riconosciuta natura prescrittiva, ma non assoluta: il risarcimento del danno deve tendenzialmente corrispondere al pregiudizio patrimoniale arrecato alla persona offesa, ma, ove questo non sia possibile, è sufficiente che esso rappresenti lo sforzo massimo pretendibile dall’imputato alla luce delle sue condizioni economiche. Nel caso di specie, pur in assenza di un integrale risarcimento, l’esito della messa alla prova è stato ritenuto positivo e l’imputato è stato prosciolto.
