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Sequestro impeditivo e nesso di pertinenzialità

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Sequestro impeditivo e nesso di pertinenzialità

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32491 del 1° ottobre 2025, si è pronunciata sul tema delicato dei sequestri preventivi disposti nei confronti di società coinvolte nel crollo dell’Esselunga di Firenze. La vicenda riguarda la misura cautelare su alcuni beni di società riconducibili allo stesso imprenditore, e la pronuncia chiarisce principi fondamentali sul sequestro preventivo.

La Corte ricorda che, per disporre un sequestro preventivo, non basta che il bene sia collegato all’indagato, ma è necessario che esista un rapporto diretto e strutturale tra il bene stesso e il reato. In altre parole, il bene deve essere tale da poter favorire concretamente la commissione del reato o aggravarne le conseguenze, e non basta una relazione occasionale o meramente indiretta. Questo significa che anche i beni di terzi possono essere sequestrati, ma solo se la loro disponibilità libera può realmente agevolare la perpetrazione del reato. Come spiegano i giudici, la funzione preventiva della misura consiste nel bloccare l’uso del bene in modo che non favorisca ulteriori reati della stessa natura, non come mera ipotesi astratta o generica. La valutazione deve essere concreta e basata sulla natura del bene e sulle circostanze del caso.

Nel caso in esame, il provvedimento originario aveva disposto il sequestro dei beni di due società collegate all’indagato, motivando la decisione con il fatto che entrambe erano sotto il controllo della stessa famiglia imprenditoriale e condividevano personale e struttura operativa. Il provvedimento puntava a prevenire che le commesse della controllata passassero alla controllante, con conseguente rischio per la sicurezza pubblica.

Tuttavia, la Cassazione ha rilevato un errore fondamentale: il provvedimento aveva individuato il legame tra beni e indagato, anziché tra beni e reato. Non era dunque chiaro come i beni sequestrati – quote societarie o complessi aziendali – fossero effettivamente strumentali al reato per cui si procedeva. In altre parole, la motivazione era basata sulla preventiva finalità cautelare, ma non spiegava il rapporto strutturale tra il reato e i beni sequestrati, elemento essenziale per legittimare la misura.

La Corte sottolinea che non è sufficiente un generico riferimento alla finalità preventiva del sequestro o al fatto che le società siano riconducibili allo stesso imprenditore. Per essere valido, il sequestro preventivo deve indicare come e perché i beni in questione possano concretamente favorire la commissione del reato o impedirne l’aggravamento.

Nel caso in esame, la motivazione era carente per quanto riguarda il nesso tra l’altra società e il reato, rendendo il provvedimento non adeguatamente giustificato. In sostanza, pur essendo chiaro l’intento di prevenire rischi ulteriori, la misura doveva basarsi su un collegamento strutturale effettivo e non su un semplice legame societario o familiare.

Questa pronuncia ribadisce un principio chiave: il sequestro preventivo è valido solo se il bene ha una pertinenza concreta con il reato, e non può fondarsi solo su legami tra l’indagato e il bene o su finalità preventive generiche. In caso contrario, il provvedimento rischia di essere annullato o revocato per mancanza di motivazione concreta.

La sentenza rappresenta quindi un richiamo importante per chi emette misure cautelari: la prevenzione non può giustificare un sacrificio della disponibilità dei beni se non supportata da un nesso reale e strutturale con il reato perseguito.