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Rimessa alle Sezioni Unite la questione sull’obbligo di interrogatorio preventivo nelle misure cautelari personali

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Rimessa alle Sezioni Unite la questione sull’obbligo di interrogatorio preventivo nelle misure cautelari personali

Con sentenza n. 35613 del 24 ottobre 2025, la V Sezione penale della Suprema Corte ha rimesso alle Sezioni Unite i seguenti quesiti: “Se il giudice per le indagini preliminari che, in un procedimento cautelare riguardante più indagati e avente ad oggetto più reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen. o probatoriamente collegati ex art. 371, comma 2, lett. b) e c), cod. proc. pen., ritenga sussistenti, solo nei confronti di taluno, le condizioni di deroga per applicare la misura personale senza procedere al previo interrogatorio ai sensi dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., possa effettuare l’interrogatorio successivo anche nei confronti degli altri coindagati per i quali, invece, è necessario espletare l’interrogatorio preventivo”; “se l’omissione del previo interrogatorio ai sensi dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., nei casi in cui esso sia prescritto, integri una nullità c.d. a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che può essere dedotta per la prima volta dinanzi al Tribunale del riesame o da questo rilevata ex officio anche nel caso in cui non sia stata eccepita dall’interessato in sede di interrogatorio postumo di garanzia svolto nelle more”.

La vicenda da cui l’articolata pronuncia trae spunto è abbastanza lineare: in un caso di reato “soggettivamente complesso”, nell’ambito del quale uno dei due soggetti è indagato per lesioni aggravate, e l’altro per atti persecutori, entrambi vengono sottoposti a misura cautelare, con la differenza che nonostante solo per il secondo ricorrano i presupposti per derogare all’interrogatorio preventivo previsto dall’art. 291 comma 1-quater c.p., quest’ultimo viene omesso anche nei confronti del primo.

Quid iuris?

Si dovrà attendere una pronuncia a Sezioni Unite, atteso che, ad oggi, esistono orientamenti contrastanti sul punto, che vengono richiamati in sentenza: “Secondo alcune pronunce, in un procedimento cautelare riguardante più indagati e avente a oggetto più reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen. o probatoriamente collegati ex art. 371, comma 2, lett. b) e c), cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari quando ritenga sussistenti, solo nei confronti di taluno, le condizioni di deroga, è esonerato, nei riguardi di tutti gli indagati, dall’obbligo di procedere all’interrogatorio preventivo (cfr. Sez. 2, n. 26920 del 12/06/2025, Gravinese, Rv. 288480-02; nonché le sentenze non massimate pronunciate nella medesima udienza nell’ambito della stessa vicenda cautelare: Sez. 2, n. 26915 del 12/06/2025, Pappacena; Sez. 2, n. 26916 del 12/06/2025, Piscopo; Sez. 2, n. 26917 del 12/06/2025, De Vivo; Sez. 2, n. 26918 del 12/06/2025, Mancuso; Sez. 2, n. 26919 del 12/06/2025, De Vivo; Sez. 2, n. 26921 del 12/06/2025, Vorraro).

Sez. 2, n. 26920 del 12/06/2025, Gravinese, premette che non vi sono motivi per differenziare il caso del procedimento oggettivamente cumulativo da quello soggettivamente cumulativo (una netta distinzione invece si trova tracciata in Sez. 6, n. 27080 del 27/06/2025, Stomaci, par. 5; Sez. 5, n. 30342 del 24/07/2025, Geusa, par. 1.1.)”.

Alla base di tali argomentazioni starebbe il rilievo che non vi sono disposizioni che consentono di separare le singole posizioni al fine di effettuare l’interrogatorio preventivo laddove previsto, a motivo del fatto che, se lo si consentisse, si rischierebbe un’indebita anticipazione della discovery. “In senso opposto si pongono altre decisioni che valorizzano la dimensione “soggettiva” della cautela.

Sostengono che la posizione di ciascun indagato soggiace al regime cautelare implicato dalle condizioni che la caratterizzano: gli indagati per i quali sussistono le esigenze cautelari di deroga subiranno un interrogatorio di garanzia “postumo”; per gli altri il giudice delle indagini preliminari dovrà procedere all’interrogatorio preventivo (Sez. 6, n. 27080 del 27/06/2025, Stomaci, Rv. 288191- 01; Sez. 5, n. 30342 del 24/07/2025, Geusa, non mass.).

Queste pronunce assegnano preminente rilievo al fatto che: “la regola del previo interrogatorio è volta alla tutela del singolo indagato, il quale non può essere pregiudicato dalla posizione di altri indagati, che debbano rispondere di reati più gravi o nei cui confronti siano specificamente ravvisabili esigenze che impongono un intervento a sorpresa”.

Le medesime sentenze evidenziano che il giudice non è tenuto a separare le posizioni, restando unico il procedimento, ma essendo differenziato il rispettivo regime cautelare.”

La questione porta con sé anche un interrogativo sul conseguente regime di nullità applicabile, che sembra rientrare tra le ipotesi di nullità c.d. a regime intermedio ex art. 178, c. 1, lett. c), senza che però ciò chiarisca se l’ultimo momento utile per far valere tale vizio sia l’interrogatorio postumo alla misura cautelare applicata o il giudizio di riesame.

“La citata sentenza Sez. 2, n. 26920 del 12/06/2025, Gravinese, si pone a capofila (Rv. 288480-03) dell’orientamento secondo cui l’eccezione di nullità deve essere proposta, a pena di decadenza, in sede di interrogatorio postumo e non può essere dedotta per la prima volta con l’impugnazione dell’ordinanza cautelare assunta in violazione dell’obbligo di interrogatorio preventivo (nel medesimo senso Sez. 5, n. 30342 del 24/07/2025, Geusa, non massimata; nonché le già menzionate Sez. 2, n. 26915 del 12/06/2025, Pappacena; Sez. 2, n. 26916 del 12/06/2025, Piscopo; Sez. 2, n. 26917 del 12/06/2025, De Vivo; Sez. 2, n. 26918 del 12/06/2025, Mancuso; Sez. 2, n. 26919 del 12/06/2025, De Vivo; Sez. 2, n. 26921 del 12/06/2025, Vorraro) […]. Su opposto versante si collocano quelle decisioni (Sez. 6, n. 27444 del 09/07/2025, Bellomunno, Rv. 288192-01; Sez. 6, n. 27080 del 27/06/2025, Stomaci, Rv. 288191-02; Sez. 6, n. 17916 del 20/03/2025, Luciano, non massimata sul punto) che posticipano il momento in cui l’eccezione di nullità può essere sollevata alla proposizione dell’impugnazione avverso l’ordinanza cautelare (di regola il riesame, nel presente caso il ricorso diretto per cassazione).

Le sentenze, di analogo contenuto argomentativo, si radicano, sostanzialmente, sul rilievo che le regole di deducibilità e di preclusione di cui all’art. 182 cod. proc. pen. devono essere valutate alla luce della peculiarità dello schema procedimentale: il secondo comma presuppone infatti che all’atto assista la parte, ciò che non è ravvisabile con riguardo all’adozione di un atto a sorpresa, quale l’ordinanza applicativa di misura cautelare non preceduta da interrogatorio.

Le decisioni fanno leva sulla natura della richiesta di riesame che costituisce il mezzo di impugnazione preordinato alla verifica dei presupposti legittimanti l’adozione del provvedimento cautelare e che consente all’indagato di ottenere un pieno controllo giurisdizionale sulla legittimità del provvedimento e, quindi, la verifica ex post della sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge per l’applicazione della misura, costituiti non solo dai gravi indizi e dalle esigenze cautelari ma anche dalla necessità (o meno) dell’interrogatorio preventivo. Sostengono che tale verifica non può essere preclusa dalla mancata proposizione dell’eccezione di nullità dinanzi al giudice che effettua l’interrogatorio di garanzia, rimarcando che “manca una espressa previsione in questo senso” ”.

La Quinta Sezione conclude con un ulteriore quesito, questa volta afferente all’interesse a impugnare in mancanza di concreto e reale pregiudizio, ipotesi nella quale non può verificarsi lesione del diritto di difesa, almeno secondo copiosa giurisprudenza di legittimità, alla quale tuttavia si contrappone quell’orientamento che individua nell’interrogatorio preventivo un istituto “non surrogabile” alla quale l’indagato “ha interesse, a prescindere dal concreto iter processuale (così in motivazione Sez. 6, n. 27080 del 27/06/2025, Stomaci, par. 6; si veda in motivazione anche Sez. 2, n. 5548 del 09/01/2025, Marangio, par. 5.6.)”.