Quando organizzare una festa di compleanno può comportare obblighi giuridici penalmente rilevanti: è quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 21267 del 2025, che ha confermato la responsabilità di due genitori per omicidio colposo in cooperazione.
La tragica morte per annegamento di una bambina, ospite di una festa nella villetta dei coniugi imputati, ha offerto alla Corte l’occasione per ribadire e rafforzare il principio secondo cui chi assume volontariamente la custodia di minori diventa garante della loro incolumità, anche rispetto a rischi non immediatamente sotto controllo, come il mare.
Nel caso di specie, i due genitori avevano invitato ben ventidue bambini, compagni di scuola del figlio, per festeggiare un compleanno. Dopo pranzo, alcuni di questi – muniti di costume da bagno – si erano allontanati verso la spiaggia, senza sorveglianza e nonostante la bandiera rossa segnalasse pericolo. La vittima, tuffatasi dagli scogli, non riusciva a tornare a riva e annegava.
I giudici hanno ritenuto sussistente la condotta omissiva colposa, poiché gli imputati, pur essendo consapevoli delle intenzioni dei bambini di andare a fare il bagno, non avevano predisposto alcuna vigilanza né misure idonee a impedire un comportamento tanto prevedibile quanto pericoloso. È emerso in giudizio che alcuni minori si erano già recati in spiaggia la mattina stessa, fatto di cui gli adulti non si erano nemmeno accorti. La posizione di garanzia è stata individuata nel rapporto di affidamento spontaneo sorto con l’invito, configurandosi così un dovere di custodia e protezione dei minori.
La Cassazione ha confermato l’impianto delle sentenze di merito, chiarendo che non è necessario un vincolo formalizzato (come quello tra genitori biologici e figli) perché sorga una posizione di garanzia: è sufficiente un rapporto di fatto, concretamente instaurato, che metta un soggetto nella condizione – e nell’obbligo – di prevenire eventi lesivi nei confronti di altri, specie se minori.
Il principio richiamato è quello generale dell’art. 40, comma 2, del codice penale, che equipara la mancata prevenzione di un evento all’averlo causato direttamente, nei casi in cui sussista un dovere giuridico di impedirlo. Tale dovere può derivare dalla legge, dal contratto o – come nel caso in esame – da una situazione di fatto che attribuisce a un soggetto la gestione di un rischio per conto di terzi.
La decisione si inserisce nel solco di una giurisprudenza consolidata, che impone all’interprete di valutare, caso per caso, se vi sia stata assunzione di una posizione di garanzia, individuando la fonte dell’obbligo e i comportamenti esigibili.
