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Responsabilità degli enti e modelli di gestione: esclusa la censura di “genericità”

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Responsabilità degli enti e modelli di gestione: esclusa la censura di “genericità”

Con la sentenza n. 30039 dell’1 settembre 2025, la Quarta Sezione penale della Corte di cassazione ha ribadito la funzione propria dei modelli di organizzazione e gestione previsti dal d.lgs. 231/2001, escludendo che essi debbano contenere prescrizioni tecnico-operative di dettaglio, la cui elaborazione spetta invece ai documenti di valutazione dei rischi e alle istruzioni operative. Secondo la Corte, i modelli devono garantire la prevenzione dei reati rilevanti attraverso principi generali, procedure sistematiche, flussi informativi e un assetto di governance adeguato. La vicenda traeva origine da un infortunio mortale verificatosi in una raffineria del Sud Italia, durante operazioni di saldatura e movimentazione di tubi in acciaio. In primo grado e in appello, la società affidataria e l’impresa esecutrice erano state ritenute responsabili dell’illecito amministrativo ex artt. 5, lett. a), e 25-septies d.lgs. 231/2001 e condannate al pagamento di 300 quote, pari a 500 euro ciascuna. La difesa della società esecutrice aveva impugnato la sentenza per cassazione, eccependo la violazione di norme processuali e sostanziali e lamentando l’omessa motivazione in ordine alla colpa di organizzazione, presupposto indefettibile della responsabilità dell’ente. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, annullando con rinvio e riaffermando che il fondamento della responsabilità dell’ente non si esaurisce nella commissione del reato presupposto da parte di un soggetto apicale, ma richiede la prova di un quid pluris: la colpa di organizzazione. Essa si concretizza nell’omessa adozione né nella inefficace attuazione di modelli idonei a prevenire reati della stessa specie. Di conseguenza, non è sufficiente affermare la responsabilità dell’ente sulla sola base del reato commesso dalla persona fisica. Occorre verificare l’adeguatezza e l’efficace attuazione del modello adottato. L’errore della Corte di appello è consistito nell’aver attribuito rilievo negativo alla formulazione generale delle procedure del modello, giudicate “generiche” e quindi inefficaci. La Cassazione ha chiarito che tale impostazione è erronea, poiché confonde il modello organizzativo con gli strumenti operativi di dettaglio che lo affiancano. Il modello ex d.lgs. 231/2001 non regola in concreto le attività lavorative o i singoli rischi, ma delinea cornici di principi, procedure e flussi che assicurano il controllo interno e orientano le decisioni aziendali. In questa prospettiva, la formulazione generale non costituisce vizio, ma tratto strutturale e funzionale dello strumento. Frasi come: «nessun lavoratore dovrà svolgere un’attività non oggetto di valutazione dei rischi» o «controllare ogni cambiamento che può avere impatti sulla salute e sicurezza» non sono lacune, bensì enunciazioni di principio che svolgono un ruolo di presidio sistemico. Ne consegue che non è legittimo censurare un modello per la sua formulazione generale. Il giudizio di idoneità deve invece concentrarsi sulla sua effettiva capacità di integrare e coordinare gli altri strumenti aziendali di prevenzione. La sentenza sancisce dunque un principio di diritto rilevante: la responsabilità dell’ente non può configurarsi senza un accertamento specifico sulla colpa di organizzazione, mentre non è corretto imputare al modello una presunta genericità che, lungi dall’essere vizio, costituisce elemento essenziale della sua natura e funzione.