Torrisi Avvocati Penalisti
Viale Vittorio Veneto 59, CT
09516946511
segreteria@torrisiavvocati.it
Viale Vittorio Veneto 59, CT
09516946511
segreteria@torrisiavvocati.it
Torrisi Avvocati PenalistiTorrisi Avvocati Penalisti

Recenti approdi giurisprudenziali in materia di occupazione arbitraria di immobili

  1. Home
  2. /
  3. Approfondimenti
  4. /
  5. Approfondimenti
  6. /
  7. Recenti approdi giurisprudenziali in...

Recenti approdi giurisprudenziali in materia di occupazione arbitraria di immobili

La Suprema Corte è recentemente tornata a pronunciarsi in tema di occupazione arbitraria di immobili, elaborando, nella sentenza n. 34700 del 16 settembre 2026, ben tre principi di diritto riassumibili come segue.

Il ricorso si fondava sull’invocazione, in primo luogo, della scriminante dello stato di necessità di cui all’art. 54 c.p., che nel caso di specie sarebbe stato da individuare nel bisogno dell’imputata di proteggere i propri figli minori assicurando loro una sistemazione.

Sul punto, la Seconda sezione ha ribadito un principio già espresso in precedenza: lo stato di necessità è riconoscibile soltanto in caso di pericolo attuale e transitorio; qualora, invece, l’occupazione dell’immobile venga realizzata al fine di risolvere in via definitiva le proprie esigenze abitative, esso non può operare, dovendosi dunque riconoscere l’antigiuridicità della condotta.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamentava poi il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis c.p.: anche quest’ultimo veniva tuttavia ritenuto infondato dai giudici di legittimità.

Invero, la Corte metteva in luce la totale incompatibilità dell’istituto invocato con la perduranza dell’azione criminosa, atteso che è la stessa norma a prevedere un riferimento alla “condotta susseguente al reato” ontologicamente confliggente con un’occupazione che si protragga per un significativo lasso di tempo.

Tra gli altri motivi, figurava infine la violazione di legge per la mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 1 c.p., sulla scorta delle motivazioni già svolte in relazione al primo motivo sulla scriminante.

In particolare, la Suprema Corte ha avuto modo di approfondire l’aspetto relativo al significato stesso di “particolare valore morale e sociale”, interpretandolo nel senso che “non è sufficiente l’intima convinzione dell’agente di perseguire un fine moralmente apprezzabile, essendo necessaria l’obiettiva rispondenza del motivo perseguito a valori etici o sociali effettivamente apprezzabili e, come tali, riconosciuti preminenti dalla collettività un fine moralmente apprezzabile, essendo necessaria l’obiettiva rispondenza del motivo perseguito a valori etici o sociali effettivamente apprezzabili e, come tali, riconosciuti preminenti dalla collettività”, sicché “un’occupazione cronica e duratura (…) osta anche al riconoscimento dei motivi di “particolare valore morale o sociale” compatibili in astratto con una occupazione limitata nel tempo ma non con una azione stabile indicativa dell’affidamento della risoluzione dell’emergenza abitativa incombente sulla ricorrente ad una stabile situazione illecita”.

In definitiva, è proprio la connotazione di “definitività” che la condotta tipica assume a determinare l’esclusione di qualsivoglia causa di giustificazione o di non punibilità, attenuante o beneficio di legge nel reato di occupazione arbitraria di immobili previsto dall’art. 633 bis c.p..