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Presunzione di vulnerabilità della persona offesa e irripetibilità della prova nei reati sessuali ai fini dell’incidente probatorio

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Presunzione di vulnerabilità della persona offesa e irripetibilità della prova nei reati sessuali ai fini dell’incidente probatorio

La III Sezione della Corte di Cassazione ha recentemente ribadito il principio, espresso un anno prima dalle Sezioni Unite in tema di incidente probatorio, secondo il quale in presenza dei delitti di cui all’art. 392 c.1-bis lo stato di vulnerabilità della persona offesa e l’irripetibilità della prova sono presunti.

La sent. SSUU n. 10869 del 12 dicembre 2024, infatti, aveva già aderito all’orientamento minoritario in materia, secondo il quale “è abnorme e, pertanto, ricorribile per cassazione il provvedimento con il quale il giudice rigetta, per insussistenza delle condizioni di vulnerabilità della vittima o di non rinviabilità della prova, la richiesta di incidente probatorio avente ad oggetto la testimonianza della persona offesa di uno dei reati compresi nell’elenco di cui all’art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen., trattandosi di presupposti la cui esistenza è presunta per legge”; la nuova pronuncia della Suprema Corte recepisce tale approdo, con alcune puntualizzazioni.

Nel caso de quo, il difensore dell’indagato aveva impugnato l’ordinanza con la quale il Gip presso il Tribunale di Catania aveva rigettato la richiesta di incidente probatorio avanzata dallo stesso, avente ad oggetto l’esame della persona offesa, motivando il diniego “atteso che la persona offesa è maggiorenne, non versa in casi di particolare fragilità, e ben potrà, in futuro, rendere testimonianza”. La tesi del ricorrente, ritenuta fondata dal Giudice delle leggi, era nel senso della carenza di potere in capo al Gip rispetto alla valutazione dei profili di vulnerabilità della persona offesa.

In tal senso, la sentenza in parola valorizza l’obiettivo di evitare la cosiddetta vittimizzazione secondaria del soggetto passivo dei reati sessuali, effetto neutralizzato dall’attribuzione del valore di presunzione ai due requisiti previsti ai fini dell’incidente probatorio, vale a dire la condizione di vulnerabilità e l’irripetibilità della prova.

Il potere del giudice è dunque limitato alla valutazione della sussistenza dei requisiti di ammissibilità e fondatezza dell’istanza diversi da questi ultimi, che dunque si considerano presunti per legge, cosicché il provvedimento che sindachi su di essi è affetto da carenza di potere in concreto. L’esito del ricorso è pertanto l’annullamento senza rinvio.