Il problema della determinazione del perimetro temporale della pericolosità che sorregge l’applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale è da decenni oggetto di dibattito sia per la dottrina che per la giurisprudenza, le quali hanno entrambe costantemente colto la necessità di una correlazione temporale tra l’eventuale sperequazione patrimoniale e lo stato di pericolosità, richiedendo di verificare se, nel periodo durante il quale il proposto era ritenuto pericoloso, vi fosse stata o meno quella ingiustificata sproporzione economica tra risorse e incrementi patrimoniali o spese, tale da consentire l’applicazione della confisca ex art. 24 d.lgs. n. 159/2011.
Per orientarsi nella (delicata) materia è senz’altro utile far riferimento alla celebre pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione “Spinelli”, secondo la quale – anche per la pericolosità qualificata – è fermo «il principio che la pericolosità (rectius l’ambito cronologico della sua esplicazione) è “misura” dell’ablazione» (Cass. pen., S.U., n. 4880/2014). Nondimeno, precisano le Sezioni Unite, qualora la pericolosità qualificata «investa l’intero percorso esistenziale del proposto e ricorrano i requisiti di legge è pienamente legittima l’apprensione di tutte le componenti patrimoniali ed utilità, di presumibile illecita provenienza, delle quali non risulti, in alcun modo, giustificato il legittimo possesso».
Tale pacifico principio è stato confermato da successive pronunce della Suprema Corte, la quale ha più volte ribadito che «in tema di misure di prevenzione, ove la fattispecie concreta consenta al giudice di determinare il momento iniziale ed il termine finale della pericolosità sociale qualificata, sono suscettibili di confisca solo i beni acquistati in detto periodo temporale» (Cass. pen., Sez. VI, n. 31634/2017), e ancora che «la pericolosità è misura dell’ablazione anche nel caso della pericolosità qualificata, sicché, laddove il giudice della prevenzione abbia determinato il momento iniziale e il termine finale della pericolosità sociale del proposto, saranno suscettibili di apprensione coattiva soltanto i beni ricadenti nell’anzidetto parametro temporale» (Cass. pen., Sez. VI, n. 48610/2017).
Ne consegue che «con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice deve accertare se questa investa l’intero percorso esistenziale del proposto o se sia invece individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato. L’affermazione di un diverso ed imprescindibile nesso pertinenziale e temporale tra misura e pericolosità sarebbe infatti incompatibile con i principi affermati in Costituzione quanto alla libera iniziativa economica ed alla proprietà privata (artt. 41 e 42 Cost.) ed i principi convenzionali (art. 1, Protocollo 1, CEDU)» (Cass. pen., Sez. VI, n. 8389/2016).
Ai fini della confisca, perciò, è necessario provare l’esistenza di un preciso legame della sproporzione con le attività illecite di cui il proposto è indiziato, o comunque con quella fase della vita in cui lo stesso ha manifestato tendenze pericolose. Solo se applicata secondo queste cadenze la confisca di prevenzione risulta conforme al principio di proporzione, che costituisce un limite costituzionale all’intervento della pubblica autorità, rendendo altresì esperibile l’effettivo esercizio del diritto di difesa tramite la circoscrizione dell’onere di allegazione ai soli incrementi economici avvenuti in un preciso arco temporale.
Del resto, che la presunzione di acquisto illegittimo dei beni debba essere perimetrata in un ambito di ragionevolezza temporale è stato sottolineato anche dalla Corte costituzionale, la quale, in tema di confisca di prevenzione, ha riconosciuto alla correlazione temporale la natura di “requisito non scritto” «ma discendente evidentemente dalla necessità di conservare ragionevolezza alla presunzione (relativa) di illecito acquisto dei beni, sulla quale il sequestro e la confisca di prevenzione si fondano», auspicando inoltre il rispetto della congruenza valoriale tra i profitti illeciti e il valore dei beni che si intendono confiscare (Corte. cost., n. 24/2019).
