La recente sentenza della Corte di Cassazione – n. 23939 del 2025 – offre un’importante occasione per riflettere sul rapporto tra il principio di affidamento e il tema della prevedibilità nella circolazione stradale, con particolare riferimento alle manovre di retromarcia. Il caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte riguardava un incidente mortale provocato da un automobilista che, nel tentativo di cambiare direzione di marcia, aveva effettuato una retromarcia invadendo la carreggiata senza avere una piena visuale della strada sopraggiungente, andando così a collidere con un motociclista che transitava lungo la via principale. La difesa dell’imputato aveva incentrato buona parte del proprio ricorso sulla presunta violazione del principio dell’affidamento da parte dei giudici di merito, sostenendo che la condotta della vittima, affetta da una grave ipovisione, avrebbe dovuto essere considerata imprevedibile e, in ogni caso, tale da interrompere il nesso causale tra la condotta dell’imputato e l’evento letale. La Cassazione ha respinto questa tesi con decisione netta, ribadendo una linea interpretativa già consolidata in materia di circolazione stradale. Secondo la Corte, il principio di affidamento non può mai operare in favore di chi sta compiendo una manovra pericolosa come la retromarcia, soprattutto quando questa viene eseguita senza le dovute cautele e senza un’adeguata percezione dello spazio retrostante. L’obbligo di prudenza in questi casi è massimo e, proprio per la natura intrinsecamente rischiosa della manovra, ricade interamente sul conducente il dovere di prevenire ogni possibile interferenza con altri utenti della strada. La prevedibilità del comportamento altrui viene così valutata non in astratto, ma in relazione alla specifica situazione di pericolo creata dal soggetto agente. La Corte ha evidenziato che l’eventuale imprudenza o inadeguatezza del comportamento della vittima può, al più, configurare una concausa, ma non è mai idonea ad escludere la responsabilità di chi, con la propria condotta iniziale, ha innescato la situazione di rischio. In questo caso, il fatto che la vittima fosse ipovedente e che potesse avere difficoltà nel percepire per tempo il pericolo non è stato ritenuto un fattore imprevedibile. Al contrario, proprio perché la strada è luogo frequentato da utenti con diverse capacità percettive e reattive, il conducente dell’autovettura avrebbe dovuto agire con ancora maggiore cautela. La Cassazione ha quindi chiarito che la prevedibilità degli eventi in materia di circolazione stradale non si valuta sulla base delle condizioni soggettive delle vittime, ma facendo riferimento a una serie di comportamenti umani statisticamente prevedibili nella normale dinamica del traffico. Ne deriva che anche eventuali disattenzioni o difficoltà percettive da parte della vittima, se rientranti nel campo della normale prevedibilità, non costituiscono un fatto sopravvenuto idoneo a spezzare il nesso causale tra la condotta pericolosa e l’evento dannoso. In definitiva, questa sentenza riafferma un principio di fondo: chi esegue una manovra a rischio, come la retromarcia, ha l’obbligo di neutralizzare ogni possibile fonte di pericolo, assumendosi la piena responsabilità anche per quelle conseguenze che derivano da comportamenti altrui non perfettamente diligenti, ma comunque prevedibili in un contesto stradale.
