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Natura dell’isolamento diurno in caso di ergastolo. Contenuto della previsione e modalità di esecuzione.

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Natura dell’isolamento diurno in caso di ergastolo. Contenuto della previsione e modalità di esecuzione.

La Suprema Corte di Cassazione è stata recentemente chiamata a pronunciarsi a proposito della natura dell’isolamento diurno, precisando in tale sede che si tratta di temporanea sanzione penale aggiuntiva alla pena dell’ergastolo, che pertanto sarebbe resa vana qualora il magistrato di sorveglianza disponesse modalità esecutive tali da renderlo privo di contenuto effettivo.

Nella sentenza n. 31127 del 10 settembre 2025, la I Sezione della Corte ha vagliato l’ordinanza con la quale il Tribunale di sorveglianza di Torino rigettava il reclamo del condannato avverso il provvedimento che stabiliva le “modalità di esecuzione dell’isolamento diurno, con particolare riguardo alla chiusura del blindo ed al divieto di comunicare e scambiare il cibo con i compagni del proprio gruppo di socialità: dette modalità venivano ritenute afflittive, ma non in contrasto “con il senso di umanità e di rieducazione della pena, tenuto conto che, da un lato, il detenuto è quotidianamente sottoposto a controlli da parte del medico e non sono emerse problematiche sanitarie, e che, dall’altro, egli continua a fruire dei colloqui e delle telefonate con i familiari e della saletta socialità e delle ore di permanenza all’esterno, sebbene da solo, e può essere ammesso alle attività lavorative in isolamento oppure di istruzione/formazione con il solo docente”.

Nel ricorso, che la Corte ha ritenuto infondato, la difesa del condannato deduceva vizio di motivazione e violazione di legge, per l’“evidente genericità” della delle argomentazioni svolte nell’ordinanza impugnata.

Preliminarmente, la Corte ha argomentato circa la natura non autonoma della sanzione dell’isolamento diurno, in quanto essa è comminata, ai sensi dell’art. 72 c.p., al colpevole di più delitti, ciascuno dei quali importa la pena dell’ergastolo, chiarendo che la funzione della suddetta pena accessoria è proprio quella di evitare che i multipli ergastoli rimangano impuniti.

Nel fare ciò, ha poi espressamente richiamato altresì la sentenza n. 115 de 22 ottobre 1964 con la quale la Corte Costituzionale ha ritenuto l’isolamento diurno sanzione non contraria al senso di umanità, in quanto assistita da limiti temporali precisi e comminata senza che venga impedita al condannato la partecipazione all’attività lavorativa.

Inoltre, l’afflittività della sanzione in parola è descritta dalla Corte come “suppletiva e temporanea”, nonché non costituente modalità di esecuzione dell’ergastolo, al quale invece essa si aggiunge a fini di inasprimento dello stesso, con la conseguenza che, ove il Magistrato adottasse misure tali da vuotarlo di contenuto, si cadrebbe in un controsenso.

Pertanto, il provvedimento impugnato non è stato ritenuto viziato in alcun modo, dal momento che, se il presupposto dell’isolamento diurno è che il condannato non sia, in via ordinaria, posto in contatto con altri detenuti, le richieste avanzate dal ricorrente, quali il permesso di scambiare di cibo con altri detenuti e l’apertura diurna del blindo renderebbero inefficace la previsione stessa della misura aggiuntiva.