La messa alla prova per le persone giuridiche è incompatibile con la responsabilità amministrativa da reato prevista dal D.Lgs. 231/2001. A chiarirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 22438 del 14 giugno 2025, con cui la Quarta Sezione Penale ha accolto il ricorso del Procuratore Generale di Perugia contro una sentenza del Tribunale che aveva ammesso alla prova l’ente Overmek Srl, dichiarando poi l’estinzione dell’illecito per esito positivo della misura.
La vicenda nasce da un infortunio sul lavoro, imputato a due apicali dell’azienda. Il Tribunale di Perugia aveva ammesso Overmek alla prova ex art. 168-bis c.p., pur in contrasto con quanto stabilito dalle Sezioni Unite nella nota sentenza “La Sportiva” (n. 14840/2022), secondo cui la messa alla prova non è applicabile agli enti coinvolti in procedimenti per responsabilità da reato.
Secondo il Procuratore Generale, il Tribunale ha esteso illegittimamente all’ente una causa estintiva prevista dal codice penale per le sole persone fisiche. La Cassazione ha accolto la censura, ribadendo il principio di diritto già affermato dalle Sezioni Unite: l’istituto della messa alla prova non trova applicazione nella disciplina dettata dal D.Lgs. 231/2001, che riguarda una responsabilità peculiare e autonoma degli enti, fondata su presupposti, finalità e sanzioni diversi da quelli previsti per le persone fisiche.
Il Tribunale aveva giustificato la propria decisione sostenendo che 1) l’ente aveva collaborato attivamente con l’ufficio esecuzione penale esterna (UEPE); 2) che aveva risarcito integralmente il danno alla vittima e ai familiari; 3) in ultimo, che aveva finanziato corsi di sicurezza per studenti e versato somme a enti benefici.
Tuttavia, la Cassazione ha ribadito che il legislatore, nel disciplinare la messa alla prova, ha escluso espressamente l’estensione dell’istituto agli enti, non prevedendo forme di affidamento al servizio sociale, lavori di pubblica utilità o altre modalità compatibili con la natura della persona giuridica. Inoltre, il giudice non può introdurre per via interpretativa cause estintive che incidono sulla struttura stessa del sistema sanzionatorio.
In conclusione, la Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza del Tribunale di Perugia, riaffermando che, anche in caso di collaborazione dell’ente, risarcimento e adozione di modelli organizzativi, l’estinzione dell’illecito ex art. 168-bis c.p. non può applicarsi nei confronti delle persone giuridiche processate ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
