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L’introduzione della confisca allargata nei reati tributari

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L’introduzione della confisca allargata nei reati tributari

La materia penal-tributaria è stata nuovamente oggetto di modifica legislativa in relazione sia all’innalzamento delle pene edittali, all’abbassamento delle soglie di punibilità di quasi tutti i reati tributari (al di sotto delle quali non scatta l’illecito penale), che anche in materia di confisca.

La Legge 157/2019, accompagnata dallo slogan “manette agli evasori”, all’art. 12ter ha introdotto, in caso di condanna, l’applicazione della confisca allargata (diversa da quella tradizionale prevista dall’art. 240 c.p.) per alcuni reati in materia fiscale, e in determinate condizioni. Si tratta di quei reati previsti dall’ art. 2 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), dall’art. 3 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici), dall’art. 8 (emissione di fatture per operazioni inesistenti) e dall’art. 11 (sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte).

Nonostante la confisca allargata sia qualificata dalla giurisprudenza come misura di sicurezza e pertanto estranea al principio di irretroattività, la norma ha espressamente previsto che, in tema di reati tributari, sarà applicabile solo per condotte poste in essere successivamente all’entrata in vigore della legge, proprio perché, vista la sua afflittitvità, viene equiparata ad una vera e propria pena.

La questione è stata sin da subito chiarita dal Massimario della Corte di Cassazione secondo cui ciò non significa che potranno essere oggetto di confisca soltanto i patrimoni entrati nella disponibilità nel reo in un momento successivo all’entrata in vigore della legge. Ad esempio, in ipotesi di presentazione di dichiarazione fraudolenta presentata nel 2020, potrà essere applicata la confisca di quella quota del patrimonio che risulti sproporzionata ai redditi, anche se i beni in eccesso siano stati acquisiti prima della commissione del reato.

Problema non secondario è quello delle confische senza profitto, come nel caso di chi commette il reato in qualità di rappresentante legale di un ente: il silenzio della norma consente di applicare la confisca nei suoi confronti anche senza detenere ricchezze illecite e senza compiere alcuna indagine patrimoniale. Ricchezze illecite che tra l’altro confluiranno nel patrimonio dell’ente. A dire il vero un rischio simile si era già registrato in tema di confisca obbligatoria (e quindi non allargata) prevista dall’art. 12bis D. Lgs. 74/2000, che la giurisprudenza aveva mitigato consentendola solo se di tipo diretto, e quindi nei confronti di cose (il denaro) “non estranee al reato”.

Rispetto alla confisca allargata questa problematica sembra attenuata dal requisito della sproporzione economica che, di contro, richiede all’imputato il pesante onere di giustificare dettagliatamente il proprio patrimonio, ma che nel caso di legali rappresentanti di enti non vi sarebbe nessun motivo per sospettare che abbiano acquisito profitti illeciti, trattandosi di soggetti che hanno operato per altri.

Infine, va ricordato che, seppur obbligatoria, la confisca allargata richiede comunque un onere motivazionale del giudice in ordine alla sproporzione patrimoniale che, inevitabilmente, dovrà essere accertata tramite indagini patrimoniali da parte dell’accusa sottoposte a successivo contraddittorio.