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L’incompatibilità di uno dei membri del collegio non produce nullità dell’ordinanza deducibile in sede di impugnazione

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L’incompatibilità di uno dei membri del collegio non produce nullità dell’ordinanza deducibile in sede di impugnazione

Recentemente (sent. n. 29634/25), la Corte di Cassazione ha avuto modo – in occasione di una vicenda sorta in ambito di operatività del mandato di arresto europeo – di esprimersi sul rapporto tra l’incompatibilità del giudice e il vizio di nullità. Con un’ordinanza del luglio 2025, la Corte di Appello di Reggio Calabria aveva dato esecuzione al mandato di arresto emesso dal Regno del Belgio nei confronti di un soggetto imputato in un processo che aveva luogo davanti al Tribunale di Limburgo. In sede di adozione dell’ordinanza, la difesa aveva formulato ai Giudici richiesta di astensione relativamente ad uno dei componenti del Collegio, già facente parte del Consiglio che aveva precedentemente rigettato delle istanze di correzione di errore materiale relative al primo provvedimento di consegna del soggetto alle Autorità; con l’ordinanza, la Corte d’Appello non soltanto aveva provveduto all’esecuzione, ma aveva altresì rigettato la richiesta di astensione. Preso atto del provvedimento, la difesa aveva avanzato ricorso in sede di legittimità, adducendo un vizio di nullità derivato dall’incompatibilità del Giudice invitato ad astenersi. Sul punto la Corte ha chiarito, richiamando precedenti orientamenti, che in caso di ritenuta incompatibilità, non è sufficiente la richiesta di astensione, e che, nel caso in cui essa non venga accolta, permane l’onere di presentare istanza ricusazione a pena di decadenza. Su tale presupposto, la Corte ha rilevato che, la mancata astensione del Giudice invitato ad astenersi, posto che essa è causa di ricusazione e non di nullità, non produce l’invalidità dell’ordinanza impugnata. Ciò in quanto la questione attiene a profili processuali e non a un interesse proprio e diretto del giudice nella causa, nel qual caso l’esito sarebbe stato opposto, in quanto un simile interesse avrebbe inciso sulle capacità del giudice. Sulle basi delle motivazioni sopra svolte – oltre a quelle relative agli ulteriori motivi di ricorso – la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile.