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L’impugnabilità dell’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto

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L’impugnabilità dell’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto

L’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto emessa, ex art. 411, co. 1-bis, c.p.p., a seguito di opposizione dell’indagato, è impugnabile con ricorso per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell’art. 111, co. 7, Cost. (cfr. Cass. pen., Sez. V, n. 12294/2025).

Si tratta di una logica conseguenza del principio – affermatosi nel diritto vivente – per il quale tale provvedimento, pur non avendo forma di sentenza, ha carattere decisorio e capacità di incidere, in via definitiva, su situazioni di diritto soggettivo. Ed infatti, come hanno chiarito le Sezioni Unite della Cassazione, «il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. deve essere iscritto nel casellario giudiziale, ferma restando la non menzione nei certificati rilasciati a richiesta dell’interessato, del datore di lavoro e della pubblica amministrazione» (Cass. pen., S.U., n. 38954/2019). Pertanto, non essendo previsto nessun altro mezzo di impugnazione, è ammesso il ricorso per cassazione.

Questi approdi interpretativi, nello scolpire il carattere decisorio dell’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto, forniscono anche indicazioni utili sull’atto di opposizione avverso la relativa richiesta di archiviazione, per la quale il pubblico ministero è tenuto a dare avviso, a norma dell’art. 411, co. 1-bis, c.p.p., non solo alla persona offesa dal reato, ma anche alla persona sottoposta alle indagini, differentemente da quanto disposto dall’art. 408, co. 2, c.p.p., che, in caso di richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, obbliga il pubblico ministero a darne avviso alla sola parte offesa che ne abbia fatto richiesta.

Tale opposizione rappresenta uno specifico onere per l’indagato che voglia evitare gli effetti pregiudizievoli della pronuncia di archiviazione per particolare tenuità del fatto e deve fondarsi su ragioni sia sostanziali che processuali: se la persona offesa è tenuta a chiarire perché il fatto non potrebbe ritenersi di esigua offensività, la persona sottoposta alle indagini, invece, è tenuta a spiegare perché il fatto risulterebbe privo degli indici di tipicità del reato contestato o della prevista condizione di procedibilità.

La mancata opposizione dell’indagato determina a suo carico una preclusione all’impugnazione per cassazione dell’ordinanza di archiviazione emessa ai sensi dell’art. 411, co. 1-bis, c.p.p. Questa preclusione non può essere superata nemmeno se l’indagato ha partecipato al contradditorio sviluppatosi a seguito dell’opposizione presentata dalla persona offesa, essendo tale contradditorio necessariamente limitato al tema d’interesse dell’opponente: la non esiguità del fatto compiutamente integrante il reato contestato.