L’ignoranza e l’errore sulla normativa di settore da parte dell’agente sono idonei a escludere la responsabilità penale se risultano “inevitabili” perché indotti da un comportamento della P.A.
Come è noto, la Corte costituzionale, con la celebre sentenza n. 364/1988, ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell’art. 5 c.p., superando le rigidità del principio tralatizio secondo il quale ignorantia legis non excusat, e riconoscendo, invece, che l’errore sul precetto penale esclude la colpevolezza quando esso risulta “inevitabile”.
Il discrimen tra evitabilità e inevitabilità dell’errore è stato delineato nel corso degli anni dalla giurisprudenza di legittimità.
Le Sezioni Unite penali della Cassazione, con la sentenza n. 8154/1994, hanno riconosciuto l’operatività della scusante ogniqualvolta il cittadino abbia adempiuto con diligenza al suo “dovere di informazione” (che rappresenta un’estrinsecazione dei doveri di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost.) attraverso l’espletamento di tutti quegli accertamenti utili ai fini della cognizione della legislazione vigente in una determinata materia. Va rilevato che tale obbligo assume una modulazione diversificata e risulta particolarmente rigoroso per coloro che svolgono una specifica attività in modo “professionale”, i quali possono essere chiamati a rispondere penalmente anche in presenza di una culpa levis nello svolgimento dell’indagine giuridica.
Perché l’errore possa assumere efficacia scusante, è necessario che l’agente – assolto con diligenza il suo dovere di informazione – abbia tratto da una serie di indici positivi il convincimento della correttezza dell’interpretazione normativa e, conseguentemente, della liceità del comportamento tenuto. Tra questi indici positivi rientrano la prassi degli organi amministrativi e un complessivo pacifico orientamento giurisprudenziale.
Le Sezioni Unite hanno enucleato tali principi confermando l’assoluzione pronunciata dal giudice di merito per un reato urbanistico: la convinzione circa l’assenza del vincolo di inedificabilità, poi rivelatasi erronea, era fondata su numerosi provvedimenti del giudice amministrativo, nonché su specifici atti ufficiali del Ministero dei beni culturali e ambientali e del Comune interessato.
La giurisprudenza successiva ha ribadito più volte gli assunti sopra sintetizzati. È stato chiarito – soprattutto con riferimento a fattispecie contravvenzionali – che la buona fede del trasgressore può costituire causa di esclusione della colpevolezza quando il comportamento illecito sia stato determinato da un fatto positivo dell’autorità amministrativa, idoneo a produrre uno scusabile convincimento circa la liceità della condotta posta in essere. È stata, invece, esclusa l’efficacia scusante di un fatto negativo, quale la mancata rilevazione, da parte degli organi di vigilanza e controllo, di irregolarità da sanare (Cass. pen., n. 42021/2014, relativa a una violazione della normativa sui rifiuti).
In definitiva, secondo l’orientamento dominante della giurisprudenza di legittimità, in tema di elemento psicologico del reato, l’ignoranza e l’errore da parte dell’agente sulla normativa di settore e sull’illiceità della propria condotta escludono la sussistenza della colpevolezza se indotti da un fattore positivo esterno ricollegabile a un comportamento attivo della pubblica amministrazione (Cass. pen., n. 41589/2021; Cass. pen., n. 35314/2016; Cass. pen., n. 36852/2014).
