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L’articolo 240 bis c.p. davanti alla Corte costituzionale: che cosa cambia davvero nella confisca allargata

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L’articolo 240 bis c.p. davanti alla Corte costituzionale: che cosa cambia davvero nella confisca allargata

La sentenza n. 166 del 7 novembre 2025 della Corte costituzionale, pur prendendo le mosse dalle questioni di legittimità sollevate sull’art. 85 bis del d.P.R. 309/1990, finisce per assumere un rilievo più ampio, perché diventa l’occasione per precisare in modo sistematico i presupposti, i limiti e la natura della confisca allargata disciplinata dall’art. 240 bis c.p. L’oggetto diretto del giudizio è rappresentato dall’art. 85 bis, che prevede l’applicazione dell’art. 240 bis c.p. nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per taluno dei delitti previsti dall’art. 73 T.U. Stupefacenti. A seguito della modifica introdotta dal d.l. 15 settembre 2023, n. 123, tale estensione riguarda anche i fatti di lieve entità, comprensivi delle ipotesi occasionali, contemplati dal comma 5 dell’art. 73, cioè il cosiddetto “piccolo spaccio”. Parallelamente, l’art. 240 bis c.p. stabilisce, al primo comma, che è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il condannato risulti titolare o che abbia comunque nella disponibilità, anche per interposta persona fisica o giuridica, quando esse siano di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato ai fini delle imposte o all’attività economica svolta e il soggetto non sia in grado di giustificarne la lecita provenienza. Il secondo comma precisa che, qualora non sia possibile aggredire direttamente tali beni, il giudice deve disporre la confisca di altre somme di denaro, beni o utilità di legittima provenienza, per un valore equivalente, sempre nella disponibilità del reo anche per interposta persona. Nel valutare le censure di costituzionalità, la Corte dichiara infondate tutte le questioni sollevate, sia quelle relative agli artt. 3 e 42 Cost., che contestavano l’estensione della confisca allargata ai reati di cui all’art. 73, comma 5, nonché la mancata limitazione dell’ambito applicativo alle condotte non occasionali e il carattere obbligatorio della misura anche per queste ipotesi, sia quelle riferite agli artt. 42 e 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale CEDU, che criticavano l’applicazione della confisca allargata ai delitti di cui all’art. 73, comma 5, commessi prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 123 del 2023. Per giungere a questa conclusione, però, la Corte non si limita a una difesa astratta della norma, ma ricostruisce la disciplina dell’art. 240 bis c.p. alla luce della sua ratio, dei suoi requisiti applicativi e della sua qualificazione giuridica.

Sotto il profilo della ratio, la Corte, richiamando la propria precedente sentenza n. 33 del 21 febbraio 2018, ribadisce che la confisca allargata è costruita su una presunzione di provenienza criminosa dei beni posseduti da soggetti condannati per determinati reati, spesso – ma non necessariamente – collegati alla criminalità organizzata. Si tratta di una presunzione che, come sottolineato anche dalle Sezioni unite della Cassazione (Sentenza Montella, 2003), può operare razionalmente solo in relazione a reati idonei a produrre una “accumulazione economica”, a sua volta suscettibile di diventare strumento per ulteriori delitti. È ragionevole presumere che, quando sussiste una sproporzione significativa tra reddito dichiarato e valore dei beni e il soggetto non fornisce una giustificazione plausibile della loro provenienza lecita, tali beni siano stati acquisiti attraverso attività criminose ulteriori rispetto a quella oggetto di condanna. Ciò significa che la potenzialità del reato di generare vantaggi economici in capo all’autore è determinante: in assenza di tale capacità, la presunzione di provenienza illecita dei beni, pur a fronte di sproporzione e mancata giustificazione, perderebbe ogni fondamento razionale.

Su questo impianto si innestano i requisiti applicativi che la Corte individua e sistematizza. In primo luogo, vi è il requisito della sproporzione tra reddito e patrimonio, che l’art. 240 bis, comma 1, pone a carico della pubblica accusa. La sproporzione non coincide con una qualunque differenza tra guadagni e possidenze, ma implica uno squilibrio incongruo e rilevante, da valutare con riferimento al momento dell’acquisizione dei singoli beni, secondo quanto già chiarito dalla sentenza n. 33/2018. La giurisprudenza della Cassazione ha precisato, inoltre, che quanto più modesto è l’importo oggetto di sequestro o confisca, tanto più rigorosa deve essere la motivazione sul requisito della sproporzione, a garanzia che l’istituto non venga utilizzato in modo eccessivamente invasivo a fronte di patrimoni di limitata entità. Un secondo elemento centrale è la natura relativa della presunzione di provenienza illecita. La confisca allargata non si fonda su una presunzione assoluta: il condannato ha la possibilità di confutare l’ipotesi di illecita provenienza dei beni allegando elementi a sostegno della loro origine lecita. Le Sezioni unite della Cassazione, nella Sentenza Spinelli del 2014, hanno chiarito che l’onere di allegazione gravante sul soggetto non è strutturato secondo canoni probatori rigidi sul modello delle azioni petitorie, tali da tradursi in una probatio diabolica. È sufficiente l’allegazione di fatti, situazioni o eventi che, in modo ragionevole e plausibile, possano giustificare la provenienza lecita dei beni oggetto della misura e che siano suscettibili di riscontro. In questa prospettiva, la presunzione conserva la sua funzione di strumento di contrasto ai patrimoni illeciti, ma non annulla lo spazio difensivo dell’interessato. Un ulteriore requisito che la Corte valorizza è la ragionevolezza temporale del collegamento tra reato e beni. La presunzione di illecita provenienza deve collocarsi in una cornice temporale coerente con l’epoca di commissione del reato per cui il soggetto è stato condannato e con il periodo cui si riferiscono gli indizi di attività criminose che costituiscono il presupposto della misura. Si tratta di un criterio già presente anche in materia di confisca di prevenzione ex art. 24 del d.lgs. 159/2011, che condivide con la confisca allargata la struttura di misura rivolta al patrimonio sproporzionato. Anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, come nel caso Isaia contro Italia, ricorda l’esigenza di rispettare le garanzie convenzionali evitando automatismi presuntivi sganciati da un adeguato legame temporale con la pericolosità sociale e con le condotte illecite. Particolarmente significativo è, poi, il modo in cui la Corte costituzionale interpreta l’espressione “è sempre disposta” contenuta nel primo comma dell’art. 240 bis c.p. in relazione alla confisca allargata nei casi di condanna o patteggiamento. La formula non viene letta come autorizzazione a un automatismo cieco, ma alla luce della ratio complessiva della disciplina: la confisca allargata serve a sottrarre all’autore del reato beni e risorse che verosimilmente derivano da un’attività criminosa ulteriore, rimasta sommersa, e dalla ragionevole presunzione di una pluralità di condotte costituenti reato. Non mira invece a colpire genericamente qualsiasi forma di illecito né a introdurre una sorta di punizione accessoria supplementare rispetto alla pena principale. Da qui discende che la confisca allargata non deve essere disposta quando il fatto di reato risulti piuttosto isolato o occasionale e non espressivo di un habitus criminale, cioè di una stabile inclinazione alla commissione di reati idonea a produrre profitti illeciti: in tali ipotesi verrebbe meno il presupposto logico della presunzione patrimoniale su cui l’istituto si fonda. Sulla natura giuridica della confisca allargata, la Corte dà atto dell’orientamento consolidato della Corte di cassazione, che la qualifica non come pena, ma come misura di sicurezza patrimoniale, per quanto atipica. Proprio questa qualificazione comporta l’applicazione dell’art. 200, comma 1, c.p., richiamato dall’art. 236, comma 2, c.p., secondo cui le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al momento della loro applicazione, cioè al momento della sentenza di condanna di primo grado. È su questa base che viene ritenuta infondata la censura relativa alla pretesa retroattività della disciplina: non si tratterebbe di applicare retroattivamente una norma penale più sfavorevole, ma di dare attuazione alla legge vigente in materia di misure di sicurezza al momento in cui il giudice dispone la confisca. In tal modo, secondo la Corte, si rispettano i parametri costituzionali interni e quelli convenzionali, poiché non si è in presenza di un aggravamento di pena, ma di una misura che ha finalità preventiva e patrimoniale. Infine, la sentenza contiene un passaggio di apertura verso un possibile sviluppo giurisprudenziale ulteriore. La Corte richiama la modifica dell’art. 85 bis T.U. Stupefacenti, che ha esteso la confisca allargata anche alle ipotesi di “piccolo spaccio” ex art. 73, comma 5, e ricorda che l’art. 240 bis c.p. prevede l’obbligatorietà della confisca allargata per tutti i reati indicati dall’art. 51, comma 3 bis, c.p.p., tra i quali figurano i delitti di cui all’art. 74 t.u. stupefacenti nella loro interezza. Ciò include anche il comma 6 dell’art. 74, che sanziona l’associazione finalizzata alla commissione di reati di piccolo spaccio. Alla luce di questo quadro normativo, la Corte invita la giurisprudenza a riconsiderare l’orientamento, consolidato in alcune decisioni di legittimità, che esclude l’applicabilità della confisca allargata alle associazioni per delinquere funzionali al piccolo spaccio. Il messaggio è che anche queste forme associative, se idonee a generare un’accumulazione economica illecita e se espressive di un habitus criminale, possono legittimamente costituire il presupposto per l’applicazione dell’art. 240 bis c.p., sempre nel rispetto dei requisiti di sproporzione, della relatività della presunzione, della congruità temporale e del necessario vaglio sulla non occasionalità delle condotte.

In conclusione, la sentenza n. 166 del 2025 non modifica formalmente il testo dell’art. 240-bis c.p., ma ne offre una lettura che, da un lato, ne conferma la compatibilità con la Costituzione e con la CEDU, sottolineandone la funzione di strumento di aggressione ai patrimoni illeciti e non di mera sanzione aggiuntiva, e, dall’altro, ne delimita l’ambito applicativo evitando che la confisca allargata si traduca in un meccanismo automatico e indifferenziato. Il fulcro resta nella combinazione tra il tipo di reato, la concreta sproporzione patrimoniale, la possibilità per il condannato di fornire una credibile giustificazione lecita dei beni e il controllo giudiziale sulla presenza di un reale habitus criminale. Dentro questi confini, la confisca allargata è confermata come strumento incisivo ma, al tempo stesso, razionalmente strutturato, rivolto a colpire la ricchezza che tradisce l’esistenza di una criminalità che va oltre il singolo episodio oggetto di condanna.