L’art. 20 della Legge regionale Sicilia n. 4 del 16 aprile 2003 stabilisce che non sono soggette a concessioni o autorizzazioni, né sono considerate volume urbanistico o modifica della sagoma della costruzione, la chiusura di terrazze (non oltre 50 mq) e balconi con strutture precarie.
La giurisprudenza amministrativa e della Cassazione penale hanno chiarito che “sono da considerare strutture precarie tutte quelle realizzate in modo tale da essere suscettibili di facile rimozione, a prescindere, quindi, dalle esigenze, durature o meno, che l’opera è destinata a soddisfare” (Cons. giust. Amm. Sicilia, sez. giurisd.23 ottobre 2020, n 275). La precarietà va quindi intesa in senso strutturale e non funzionale.
La norma vieta anche la variazione della destinazione d’uso dell’area oggetto di intervento.
Qualora il proprietario di una terrazza o di un balcone intenda avvalersi di tale opportunità dovrà presentare una CILA a firma di un professionista abilitato e versare una somma di denaro per ogni metro quadrato sottoposto a chiusura.
La stessa norma, poi, permette di regolarizzare le opere precarie abusivamente realizzate.
Molto spesso – a seguito di accertamento che ravvisa l’avvenuta realizzazione di strutture precarie in assenza dell’idonea CILA – viene mosso un addebito di tipo penale (oltre che amministrativo). Il reato contestato è quello previsto dall’ art. 44 del Testo Unico Edilizia (DPR 380/2001) che penalmente sanziona la realizzazione di opere in assenza di adeguato titolo abilitativo.
Questo reato, però, punisce l’esecuzione di lavori avvenuti in totale difformità o in assenza di permesso di costruire ovvero di SCIA alternativa al permesso, mentre per la realizzazione di una veranda o per la chiusura con strutture precarie di una terrazza è previsto solo una CILA (titolo abilitativo di rango inferiore: trattasi, infatti, di una mera comunicazione anche se provvista di asseverazione di un tecnico).
Ne consegue che l’istallazione di strutture precarie su verande e balconi, senza modifica della destinazione d’uso dell’area coperta, non integra gli estremi di alcun reato, e l’eventuale procedimento penale si deve concludere, senza alcuna sanatoria, con assoluzione per insussistenza del fatto.
La struttura precaria abusivamente realizzata dovrà, comunque, essere regolarizzata attraverso il procedimento amministrativo previsto dallo stesso art. 20.
