Per molti decenni la tutela dell’imponente patrimonio culturale italiano è stata affidata a una disciplina disorganica e lacunosa. Lo scorso anno il Legislatore, all’esito di un accidentato iter di riforma, ha finalmente promulgato la l. 9 marzo 2022, n. 22, recante “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”.
La novella mira a incrementare significativamente lo standard di tutela dei beni culturali e paesaggistici attraverso gli strumenti general-preventivi della moltiplicazione delle fattispecie incriminatrici e dell’irrigidimento del quadro sanzionatorio. Essa, più specificamente:
- introduce nel Libro Secondo del Codice penale il Titolo VIII-bis, “Dei delitti contro il patrimonio culturale”, che ricomprende sia reati già previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio sia fattispecie incriminatrici di nuovo conio: Furto di beni culturali (art. 518-bis), Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter), Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater), Impiego di beni culturali provenienti da delitto (art. 518-quinquies), Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies), Autoriciclaggio di beni culturali (art. 518-septies), Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies), Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-nonies), Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies), Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies), Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies), Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies), Contraffazione di opere d’arte (art. 518-quaterdecies);
- codifica una peculiare contravvenzione di mero sospetto all’art. 707-bis c.p. (Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione di metalli);
- amplia la sfera di applicabilità della confisca c.d. “allargata” o “per sproporzione” alle ipotesi nelle quali il delitto di Associazione per delinquere di cui all’art. 416 c.p. sia realizzato allo scopo di commettere i nuovi reati di Ricettazione di beni culturali, Impiego di beni culturali provenienti da delitto, Riciclaggio di beni culturali e Autoriciclaggio di beni culturali;
- introduce i delitti contro il patrimonio culturale del Titolo VIII-bis c.p. nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, innestando gli artt. 25-septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale) e 25-duodevicies (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici) nel d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
La l. n. 22/2022 si pone, innanzitutto, l’obiettivo di dare piena attuazione alle direttive che promanano dalla Carta costituzionale (artt. 2, 3, 9, 33 e 34 Cost.), in un contesto di progressiva valorizzazione dei diritti c.d. “culturali” quali veri e propri diritti fondamentali dell’uomo. Preso atto dell’insufficienza di un sistema fondato sul paradigma di tutela dei beni tradizionali, essa rappresenta un primo tentativo di elaborare tecniche specifiche di protezione del patrimonio culturale, che identifichino il fulcro del disvalore penale nell’offesa che la condotta criminale arreca al libero esplicarsi della funzione prettamente culturale del bene a favore del “pieno sviluppo della persona umana”. La riforma punta, inoltre, a soddisfare la necessità di fronteggiare i fenomeni criminali transnazionali di più recente emersione con strategie condivise su base comune, conformando l’ordinamento italiano alle disposizioni contenute nelle principali fonti europee e internazionali, a partire dall’attuazione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, aperta alla firma a Nicosia il 19 maggio 2017 e ratificata dall’Italia con la l. 21 gennaio 2022, n. 6.
Pur riconoscendo i meriti di un intervento legislativo a lungo invocato dalla dottrina, che riesce innegabilmente nell’intento di consacrare il patrimonio culturale nel quadro dei valori delineato dal Codice penale, tuttavia, non ci si può esimere dal criticare l’incontrollata proliferazione delle fattispecie incriminatrici, il rigido inasprimento del trattamento sanzionatorio e il ricorso poco oculato a misure extra ordinem proprie della lotta alla criminalità organizzata di stampo mafioso (confisca allargata e intercettazioni, su tutte), le quali non paiono confortate da solide basi empirico-criminologiche che depongano nel senso di un pervasivo coinvolgimento della criminalità organizzata tradizionale nel mercato delle antichità e dell’arte.
In un settore come quello di cui si tratta, segnato dal rilievo eminentemente evocativo del bene giuridico protetto, pare che il diritto penale sia stato impiegato (ancora una volta) per finalità meramente simboliche, secondo la logica “populistica” che dietro la maschera del ricorso alla terribile arma detentiva cela l’assenza di una seria volontà politica di contrastare un fenomeno criminale nella sua complessità. Sarebbe stato, forse, opportuno contenere l’intervento penalistico entro i limiti dell’extrema ratio, predisponendo – in ossequio ai principi di frammentarietà, sussidiarietà e meritevolezza della pena – un sistema di tutela progressivo e flessibile, che ricorresse anche agli strumenti propri di altre branche dell’ordinamento, idonei a salvaguardare il patrimonio culturale in modo più efficace ed efficiente, sia in fase preventiva che repressiva.
