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La restituzione degli atti non compromette l’imparzialità del giudice della prevenzione: la Corte costituzionale chiude ildibattito

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La restituzione degli atti non compromette l’imparzialità del giudice della prevenzione: la Corte costituzionale chiude ildibattito

Con la sentenza n. 182 del 5 dicembre 2025, la Corte costituzionale torna sul delicato rapporto tra misure di prevenzione patrimoniali e principio di imparzialità del giudice, chiarendo se sia possibile ricusare il giudice della prevenzione che, nel medesimo procedimento, abbia disposto la restituzione degli atti all’autorità proponente ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia). La risposta della Consulta è netta: la restituzione degli atti non integra un’“attività pregiudicante” e, di conseguenza, non giustifica di per sé un’ipotesi di ricusazione.

La vicenda prende le mosse da un procedimento di prevenzione instaurato dinanzi al Tribunale di Firenze. In quella sede il Tribunale, chiamato a decidere sulla richiesta di sequestro di prevenzione dei beni del proposto, aveva anzitutto ritenuto incomplete le indagini patrimoniali e, per questo motivo, aveva disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero, indicando gli ulteriori accertamenti da svolgere. Successivamente, ricevuta l’integrazione istruttoria, lo stesso Tribunale aveva disposto il sequestro di prevenzione, fissato l’udienza per la decisione sulle misure personali e patrimoniali e respinto due dichiarazioni di astensione presentate nei confronti dei componenti del collegio. La Corte d’appello di Firenze, infine, aveva rigettato l’istanza di ricusazione proposta dal proposto contro gli stessi magistrati.

Investita del ricorso contro il provvedimento della Corte d’appello, la Sesta Sezione penale della Corte di cassazione ha sollevato d’ufficio questione di legittimità costituzionale dell’art. 37, comma 1, lettera a), c.p.p., in relazione all’art. 36, comma 1, lettera g), c.p.p., nella parte in cui non consente alle parti di ricusare il giudice che, chiamato a decidere sull’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, abbia già disposto, nel medesimo procedimento, la restituzione degli atti all’autorità proponente. Secondo il giudice a quo, questa “lacuna” legislativa contrasterebbe con gli articoli 24 e 111 della Costituzione, nonché con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 CEDU e all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, poiché impedirebbe al proposto di attivare rimedi effettivi a tutela del proprio diritto ad un giudice terzo e imparziale.

L’idea di fondo dell’ordinanza di rimessione è che la restituzione degli atti, soprattutto quando accompagnata da valutazioni sulla pericolosità del proposto e sulla sproporzione tra redditi e patrimonio, possa avere un contenuto fortemente anticipatorio rispetto alla successiva decisione sul sequestro e sulla confisca di prevenzione. In questa prospettiva, il provvedimento di restituzione rischierebbe di tradursi in una sorta di accoglimento “condizionato” della proposta, subordinato soltanto al colmarsi di alcune lacune istruttorie. Da qui il sospetto che tali valutazioni possano incidere sull’apparenza di imparzialità del giudice, rendendo costituzionalmente necessario riconoscere una causa di ricusazione.

La Corte costituzionale, dopo avere richiamato l’importanza dei principi di terzietà e imparzialità del giudice e il ruolo degli istituti dell’incompatibilità, dell’astensione e della ricusazione quali strumenti di garanzia del giusto processo, compie una serie di precisazioni.

Il cuore della decisione ruota attorno alla nozione di “attività pregiudicante” e alla struttura del procedimento di prevenzione. La Corte ricorda che, secondo la sua consolidata giurisprudenza, l’incompatibilità del giudice è costituzionalmente necessaria quando lo stesso magistrato, rispetto alla medesima res iudicanda, abbia già svolto valutazioni di merito in una fase diversa del procedimento, tali da condizionare il successivo esercizio della funzione decisoria. In altre parole, perché si possa parlare di attività pregiudicante occorre che le valutazioni vertano sul merito dell’ipotesi accusatoria, che siano compiute in vista di una decisione e che intervengano in una diversa fase processuale rispetto a quella in cui si è poi chiamati a decidere di nuovo sulla stessa regiudicanda.

Proprio sul tema delle fasi la Corte opera una distinzione decisiva. Nel processo penale ordinario, strutturato in fasi chiaramente separate (indagini preliminari, udienza preliminare, dibattimento e così via), il passaggio da una fase all’altra ha rilevanti conseguenze anche in punto di incompatibilità. Diversamente, il procedimento di prevenzione, come delineato dal d.lgs. n. 159 del 2011, è costruito sul modello del procedimento camerale ex art. 666 c.p.p. e presenta una fisionomia essenzialmente monofasica. Esso diventa vero e proprio giudizio di prevenzione nel momento in cui si instaura il contraddittorio, dopo l’adozione della misura cautelare reale (o delle altre misure non ablatorie) e la fissazione dell’udienza. Non vi è, dunque, quella scansione rigida e impermeabile di fasi propria del processo penale di cognizione.

In questo contesto, la restituzione degli atti all’autorità proponente, prevista dall’art. 20, comma 2, del Codice Antimafia, non determina, secondo la Corte, una regressione di fase, ma si colloca come una semplice sottofase all’interno di un procedimento che rimane unitario. La norma, introdotta nel 2017, non ha sostituito i poteri di indagine integrativa direttamente attribuiti al Tribunale dall’art. 19, comma 5, bensì si coordina con essi. In dottrina si tende a distinguere tra incompletezze istruttorie marginali, che il Tribunale può colmare direttamente esercitando i propri poteri, e incompletezze gravi, tali da richiedere un nuovo intervento dell’autorità proponente. La restituzione degli atti è pensata proprio per queste ultime ipotesi, nelle quali il Tribunale, in assenza della norma, sarebbe costretto a rigettare la proposta di sequestro o di applicazione di misure non ablatorie. La Corte valorizza questo dato funzionale: quando il Tribunale restituisce gli atti, non sta anticipando un giudizio positivo sulla sussistenza dei presupposti della misura, ma sta semplicemente rilevando che il quadro probatorio è insufficiente anche solo per procedere a tale valutazione. Il provvedimento, in sostanza, equivale a un rigetto “allo stato degli atti” della richiesta di misura cautelare, che viene accompagnato dall’indicazione delle integrazioni necessarie. In tale prospettiva, la valutazione del giudice non riguarda ancora il merito pieno dell’ipotesi di pericolosità e di sproporzione patrimoniale, ma solo la sufficienza del materiale istruttorio su cui quella valutazione dovrebbe poggiare. Questo tipo di scrutinio, secondo la Consulta, non integra un’attività pregiudicante in senso tecnico e non è idoneo, da solo, a minare l’imparzialità del giudice.

A sostegno di questa conclusione, la Corte richiama anche l’esperienza del processo penale ordinario, nel quale non si è mai ritenuto che il giudizio sull’applicazione di una misura cautelare reale produca automaticamente incompatibilità rispetto alla successiva decisione sul merito. L’identità fisica tra giudice della cautela e giudice del merito viene considerata fisiologica all’interno dello stesso grado, proprio alla luce dell’idea di convincimento “a formazione progressiva” e dell’esigenza di continuità e globalità del procedimento. Resta fermo, precisa la Corte, che il principio dell’imparzialità è pienamente operante anche nel procedimento di prevenzione. L’art. 111, secondo comma, Cost. traccia infatti i caratteri di qualunque “giusto processo”, e dunque anche di quello di prevenzione, come già affermato dalla stessa giurisprudenza costituzionale nello sviluppare un vero e proprio “statuto di garanzie” delle misure di prevenzione personali e patrimoniali. Tuttavia, la tutela di questo principio non può spingersi fino a trasformare in cause di incompatibilità tutte le valutazioni intermedie che il giudice è chiamato ad assumere nel corso del medesimo procedimento, pena il rischio concreto di paralizzare la funzione giurisdizionale.

Alla luce di queste premesse, la Corte dichiara, da un lato, inammissibile la questione nella parte in cui è riferita all’art. 47 CDFUE e, dall’altro, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 37, comma 1, lettera a), c.p.p., in relazione all’art. 36, comma 1, lettera g), c.p.p., sotto il profilo della violazione degli artt. 24, 111 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU. Ne deriva il principio, di grande rilievo pratico, secondo cui il giudice della prevenzione che abbia disposto, nel corso dello stesso procedimento, la restituzione degli atti all’autorità proponente non pone in essere, per ciò solo, un’attività pregiudicante e non è, dunque, ricusabile sulla base di tale circostanza.

La decisione in analisi conferma che, nel contesto delle misure di prevenzione patrimoniali, la difesa non può fondare un’istanza di ricusazione unicamente sul fatto che il giudice abbia disposto la restituzione degli atti ex art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011. Eventuali timori relativi alla sussistenza di un “pregiudizio” dovranno essere ancorati ad altre circostanze, diverse e tipizzate, o a concreti elementi che integrino una vera e propria attività pregiudicante nei termini rigorosi tracciati dalla giurisprudenza costituzionale. Rimane invece pienamente valida, anche nel procedimento di prevenzione, la possibilità di ricusare il giudice che, in altro procedimento penale o di prevenzione, abbia già espresso valutazioni di merito sul medesimo fatto e nei confronti del medesimo soggetto, secondo l’interpretazione dell’art. 37 c.p.p. alla luce della sentenza n. 283 del 2000 e della successiva elaborazione delle Sezioni Unite penali.