La condotta di autoriciclaggio di cui all’art. 648-ter.1 c.p. ricorre quando l’autore, anche in concorso, di un delitto o di una contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative, i proventi del reato, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza illecita.
Al quinto comma del medesimo articolo è contemplata una causa di non punibilità per coloro che, «fuori dei casi di cui ai commi precedenti», destinino il denaro, i beni o le altre utilità derivanti dal reato presupposto «alla mera utilizzazione o al godimento personale». Questa disposizione trova fondamento nel principio del ne bis in idem sostanziale, che fa divieto di punire due volte il medesimo soggetto per un accadimento unitariamente valutato dal punto di vista normativo. La non punibilità si spiega puntando l’attenzione sulla ratio della norma, volta a impedire che il mercato possa essere inquinato dalla libera circolazione di capitali di provenienza illecita: al contrario di quanto accade per le condotte descritte nei primi commi, in caso di mera utilizzazione o godimento personale non si verifica alcuna compromissione del bene giuridico presidiato, costituito dall’ordine economico, dato che i proventi illeciti non vengono reimmessi nel circuito dell’economia legale.
Il problema interpretativo più spinoso riguarda il reinvestimento di profitti illeciti costituiti da somme di denaro.
Dal tenore letterale della disposizione – che si apre con la formula «fuori dei casi di cui ai commi precedenti» – si desume che l’operatività della clausola di non punibilità va circoscritta alle sole situazioni in cui i proventi del reato non siano dallo stesso autore in qualche modo impiegati «in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative», ma vengano da questo utilizzati o goduti in modo diretto e senza compiere su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza illecita.
Secondo questa prospettiva, i giudici di legittimità hanno recentemente chiarito che lo spostamento ovvero l’impiego in qualunque forma di rilevanti somme di denaro di provenienza illecita non può beneficiare della non punibilità di cui al quinto comma dell’art. 648-ter.1 c.p., «anche laddove tali condotte fossero finalizzate a meglio godere del denaro stesso o a far fronte a spese personali dell’autore del reato presupposto, perché si tratta di situazioni che naturalmente incidono in maniera decisiva sull’economia legale, compromettendola, sì da risolversi in una delle condotte sanzionate dal primo comma […]. La non punibilità per godimento personale va pertanto limitata all’utilizzo del profitto illecito per ragioni strettamente contingenti ed esclusa quando per la pluralità degli acquisti effettuati e dei trasferimenti verso altri conti correnti si manifesti una evidente attività di trasformazione del denaro in altri impieghi e beni con chiaro intento speculativo ed effetto decettivo» (Cass. pen., Sez. II, n. 11704/2025).
In definitiva, per la Suprema Corte, sarebbe paradossale non punire per autoriciclaggio operazioni coinvolgenti ingenti importi di denaro solo perché realizzate dall’agente per finalità lato sensu personali, poiché si rischierebbe di ampliare oltremodo la ristretta area di “privilegio” tracciata dall’art. 648-ter.1, co. 5, c.p., che va riferita essenzialmente ad operazioni contingenti, sconfessando così la ratio dell’introduzione normativa, intesa a limitare la non punibilità ai soli casi in cui i proventi del reato restino cristallizzati nella disponibilità dell’agente, senza rientrare nel circuito economico legale.
