Il d.lgs. n. 150/2022, di attuazione della l. n. 134/2021 (c.d. riforma Cartabia), introduce, agli artt. 42-67, la disciplina organica della giustizia riparativa, che costituisce uno strumento innovativo per ricomporre la frattura sociale creata dal reato, in un’ottica dialogica, di autentico riconoscimento dei diritti dell’autore e della vittima.
Più precisamente, con l’espressione “giustizia riparativa”, si fa riferimento a «ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell’offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l’aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore» (art. 42, co. 1, lett. a). L’esito riparativo, cui eventualmente possono condurre tali programmi, è individuato in qualunque accordo «volto alla riparazione dell’offesa e idoneo a rappresentare l’avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti» (art. 42, co. 1, lett. e).
Dopo aver delineato principi, obiettivi e garanzie dei programmi di giustizia riparativa (artt. 43-52), il d.lgs. n. 150/2022 disciplina nel dettaglio le modalità di svolgimento di detti programmi (artt. 53-58), che devono essere condotti da almeno due mediatori. Si prevede che, dopo i colloqui preliminari, volti a raccogliere le informazioni necessarie a verificare la fattibilità del programma, questo si svolga mediante incontri tra gli interessati in luoghi adeguati ad assicurare riservatezza e indipendenza. L’eventuale esito riparativo può essere simbolico (dichiarazioni o scuse formali; impegni comportamentali, anche pubblici o rivolti alla comunità; accordi relativi alla frequentazione di persone o luoghi) oppure materiale (il risarcimento del danno; le restituzioni; l’adoperarsi per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o evitare che lo stesso sia portato a conseguenze ulteriori). Al termine del programma, il mediatore redige una relazione che contiene la descrizione delle attività svolte e dell’esito riparativo eventualmente raggiunto. Questa relazione viene trasmessa all’autorità giudiziaria procedente, la quale valuta il percorso riparativo per le determinazioni di sua competenza, anche ai fini della commisurazione della pena ex art. 133 c.p. Bisogna evidenziare che la mancata effettuazione del programma, l’interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo non possono produrre effetti sfavorevoli nei confronti della persona indicata come autore dell’offesa.
L’accesso a un programma di giustizia riparativa ha delle rifluenze molto positive per il percorso processuale dell’indagato o dell’imputato, come dimostrano le principali modifiche apportate dalla novella al Codice penale.
Ed infatti, è stata introdotta all’art. 62, co. 1, n. 6), c.p. la previsione per la quale rientra tra le circostanze attenuanti comuni anche «l’avere partecipato a un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato, concluso con un esito riparativo», con la specificazione che «qualora l’esito riparativo comporti l’assunzione da parte dell’imputato di impegni comportamentali, la circostanza è valutata solo quando gli impegni sono stati rispettati».
È stata, inoltre, prevista all’art. 152, co. 3, n. 2), c.p. una specifica ipotesi di remissione tacita della querela «quando il querelante ha partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo; nondimeno, quando l’esito riparativo comporta l’assunzione da parte dell’imputato di impegni comportamentali, la querela si intende rimessa solo quando gli impegni sono stati rispettati».
La partecipazione a un «programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo» è stata, peraltro, inserita tra i presupposti applicativi della sospensione condizionale della pena c.d. “breve” o “speciale” di cui all’art. 163, co. 4, c.p.
Anche il Codice di procedura penale è stato interessato da alcune modifiche volte a raccordare la disciplina processuale con i nuovi istituti.
Tra le principali novità, si segnala l’inserimento del riferimento alla «facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa» nelle norme relative ai diritti informativi dell’indagato, dell’imputato e della persona offesa.
È stato, poi, introdotto il nuovo art. 129-bis c.p.p., secondo il quale in ogni stato e grado del procedimento l’autorità giudiziaria può disporre anche d’ufficio l’invio dell’imputato e della vittima del reato al Centro per la giustizia riparativa per l’avvio di un programma (nel corso delle indagini provvede il P.M.); al medesimo articolo si prevede, inoltre, che in seguito all’emissione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, per i reati procedibili a querela rimettibile, l’indagato o l’imputato può richiedere la sospensione del procedimento per lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa.
Infine, è stato modificato l’art. 464-bis c.p.p., specificando che lo svolgimento di programmi di giustizia riparativa rientra tra i contenuti del programma di trattamento da allegare alla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.
