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La confisca di valore in assenza di condanna non è applicabile retroattivamente

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La confisca di valore in assenza di condanna non è applicabile retroattivamente

A norma dell’art. 578-bis c.p.p., introdotto dalla d.lgs. n. 21/2018, la confisca per equivalente e altre forme di confisca che presentino una componente sanzionatoria possono oggi essere disposte anche in caso di sentenza del giudice dell’impugnazione che dichiari l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Deve, invece, escludersi che il giudice di primo grado possa applicare le medesime misure in caso di sentenza di proscioglimento per prescrizione.
Le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione, con la sent. n. 4145/2023, hanno chiarito che il nuovo art. 578-bis c.p.p. ha natura anche sostanziale ed è, pertanto, inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere anteriormente alla sua entrata in vigore, avvenuta il 6 aprile 2018.
La decisione della Suprema Corte risolve il contrasto giurisprudenziale che agitava la materia.
Secondo un primo orientamento, l’art. 578-bis c.p.p. era applicabile anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore. A fondamento di questa tesi venivano proposti vari argomenti. Innanzitutto, la nuova norma appariva in continuità con l’elaborazione della giurisprudenza nazionale e sovranazionale, che aveva affermato la possibilità di disporre la confisca, anche di carattere sanzionatorio, allorché la declaratoria di prescrizione si accompagnasse a un compiuto accertamento del fatto-reato e della responsabilità (Corte cost., n. 49/2015; Cass. pen., S.U., n. 31617/2015, Lucci; Corte EDU, 28/6/2018, G.I.E.M. s.r.l. e altri c. Italia). Inoltre, veniva sottolineata la natura processuale dell’art. 578-bis c.p.p., che rendeva operante il principio “tempus regit actum”. Non si contestava il carattere parzialmente punitivo delle confische di valore, che ne impedisce l’applicazione retroattiva, ma si riteneva che la diposizione non introducesse nuovi casi di confisca, limitandosi a definire la cornice procedimentale entro la quale una forma di confisca già presente nel nostro ordinamento poteva essere disposta.
Un secondo orientamento sosteneva, invece, che la confisca per equivalente non poteva trovare applicazione in relazione a fatti commessi prima dell’entrata in vigore dell’art. 578-bis c.p.p. poiché tale norma aveva effetti sostanziali e, pertanto, era soggetta al principio di irretroattività sancito costituzionalmente dall’art. 25, co. 2, Cost., e ribadito con particolare forza dall’art. 7, § 1, CEDU (parametro interposto ai sensi dell’art. 117, co. 1, Cost.): l’applicazione retroattiva dell’art. 578-bis c.p.p. era da escludere perché imponeva all’imputato prosciolto un sacrificio patrimoniale “a sorpresa”, non prevedibile al momento della commissione del fatto.
Le Sezioni Unite hanno aderito a questo secondo orientamento.
Il punto di partenza dell’argomentazione della Suprema Corte è costituito dal riconoscimento della portata “eminentemente sanzionatoria” della confisca per equivalente. Si tratta di un approdo al quale la giurisprudenza di legittimità era pervenuta da tempo (Cass. pen., S.U., n. 18374/2013; Cass. pen., S.U., n. 31617/2015, cit.), nonostante l’avviso contrario di una parte, autorevole ma minoritaria, della dottrina. La circostanza che la confisca di valore risulti parametrata al provento, al profitto o al prezzo del reato da un punto di vista “quantitativo” – e, dunque, assolva anche una funzione ripristinatoria – non incide sul carattere marcatamente afflittivo di questa forma di ablazione, che colpisce beni privi di qualsivoglia rapporto di pertinenzialità con il reato e dunque non può essere inclusa nel novero delle misure di sicurezza patrimoniali, le quali, invece, hanno efficacia preventiva e si fondano sulla pericolosità del reo derivante dalla disponibilità di determinati beni. Tale inquadramento esclude l’applicabilità della regola stabilita dall’art. 200, co. 1, c.p., richiamato dall’art. 236, co. 2, c.p., secondo la quale «le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione». La funzione punitiva assolta dalla confisca per equivalente proietta quest’ultima nell’area di garanzia tracciata dai citati artt. 25 Cost. e 7 CEDU.
Assodata la natura sanzionatoria della confisca di valore, le Sezioni Unite hanno evidenziato che la collocazione topografica nel codice di rito dell’art. 578-bis c.p.p. e la circostanza che esso non disciplini i requisiti tipici di un’incriminazione non sono indici che ne escludono la natura sostanziale e la consequenziale inclusione nel perimetro di applicabilità del principio di stretta legalità vigente in materia penale: il divieto di retroattività delle leggi penali sfavorevoli riguarda tutte le norme che incidono negativamente sull’an, sul quantum e sul quomodo della punibilità.
La ratio garantista del divieto risiede, infatti, nell’esigenza di assicurare ai cittadini destinatari della norma la ragionevole prevedibilità delle conseguenze alle quali si esporranno violando il precetto penale. Nel “fuoco della prevedibilità”, secondo le Sezioni Unite, devono farsi rientrare tutte le conseguenze sanzionatorie della condotta. Ne discende che il legislatore, modificando la normativa, non può realizzare nei confronti del destinatario un effetto “a sorpresa”, che si porrebbe in contrasto con l’art. 25 Cost. e con l’art. 7 CEDU, il quale non consente nemmeno l’applicazione retroattiva di una nuova interpretazione giurisprudenziale sfavorevole (il c.d. “diritto vivente”), se il risultato interpretativo non era ragionevolmente prevedibile nel momento in cui la violazione è stata commessa.
Giova ricordare che per la Corte EDU anche una disposizione che il diritto interno definisce processuale, quando influisce sulla severità della pena, deve essere qualificata come “diritto penale materiale”, con la conseguente applicabilità dell’ultimo capoverso dell’art. 7, § 1, CEDU, che recita «non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso».
All’art. 578-bis c.p.p. – concludono gli Ermellini – va riconosciuta natura mista, sostanziale e processuale. La nuova diposizione codifica una norma che non può ritenersi meramente ricognitiva di un principio esistente nell’ordinamento, risultando costitutiva nella parte in cui attribuisce al giudice il potere di “mantenere in vita” una (vera e propria) pena quale la confisca per equivalente che, prima della sua introduzione, non poteva – né secondo la legge scritta (law in the books) né secondo il diritto vivente (law in action) – in alcun modo “sopravvivere” alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Va, pertanto, esclusa l’applicabilità retroattiva della confisca di valore in assenza di condanna ai fatti commessi prima del 6 aprile 2018, data di entrata in vigore dell’art. 578-bis c.p.p.