La pronuncia in esame affronta la questione della responsabilità penale per il reato di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, previsto dall’art. 5 del d.lgs. n. 74/2000, concentrandosi sull’individuazione del momento consumativo ai fini del decorso della prescrizione. Il caso riguardava un soggetto condannato per non aver adempiuto all’obbligo dichiarativo relativo a un’annualità d’imposta, a fronte di un’evasione rilevante. La Corte ha confermato che l’accertamento dell’imposta evasa può fondarsi su elementi documentali e contabili, valorizzando il ruolo del legale rappresentante come soggetto obbligato, salvo prova contraria di un suo coinvolgimento meramente formale. È stato inoltre precisato che la deduzione di costi è irrilevante in assenza di specifiche allegazioni fattuali che ne comprovino l’effettiva esistenza. Sul piano giuridico, la Corte ha ribadito che il reato di omessa dichiarazione non si perfeziona alla scadenza ordinaria del termine fiscale, ma solo allo spirare dei novanta giorni successivi, previsti dall’art. 5, comma 2, del decreto. Tale periodo non costituisce una mera causa di non punibilità, bensì incide sulla struttura stessa del reato, individuandone il momento consumativo. Ne consegue che il termine di prescrizione decorre soltanto dalla scadenza di detto periodo dilatorio. Nel caso di specie, pur essendo stata confermata la sussistenza del reato, la Corte ha dichiarato l’intervenuta prescrizione nel corso del giudizio di legittimità, annullando senza rinvio la sentenza impugnata.
