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Infedeltà patrimoniale e conflitto di interessi “per conto di terzi”: la Cassazione amplia l’art. 2634 c.c.

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Infedeltà patrimoniale e conflitto di interessi “per conto di terzi”: la Cassazione amplia l’art. 2634 c.c.

La sentenza Cass. pen., Sez. V, 10 giugno 2025, n. 28133 affronta in modo diretto un tema finora solo sfiorato dalla giurisprudenza: se “l’interesse in conflitto” richiesto dall’art. 2634 c.c. per il delitto di infedeltà patrimoniale debba essere necessariamente personale dell’amministratore o possa invece consistere anche in un interesse esclusivamente riferibile a terzi. La Corte offre una risposta esplicita e sistematica, in linea con l’ormai consolidata ricostruzione dell’art. 2634 c.c. e con le acquisizioni della dottrina in materia di conflitto di interessi, riconoscendo che anche l’interesse di un soggetto terzo può integrare il presupposto oggettivo del reato.

Il caso riguardava una società nazionale di mutuo soccorso, attiva nell’erogazione di prestazioni assistenziali, e una sua controllata. Il procuratore e co-direttore generale, che era anche procuratore speciale e direttore generale della controllata, aveva stipulato in conflitto di interessi due atti di transazione in favore dei precedenti direttori generali, rinunciando a ogni azione restitutoria o risarcitoria spettante alla società e cagionandole così un danno patrimoniale. La Corte d’appello di Milano aveva confermato la condanna per infedeltà patrimoniale ex art. 2634 c.c., ritenendo integrati tutti gli elementi della fattispecie, oggettivi e soggettivi. Muovendo da questa vicenda, la Suprema Corte richiama la struttura oggettiva del reato di infedeltà patrimoniale, che richiede: un conflitto di interessi tra il soggetto agente e la società; un atto di disposizione dei beni sociali; un danno patrimoniale alla società; il dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio. Il conflitto deve essere effettivo, attuale, oggettivamente valutabile e fondato su un interesse preesistente all’atto dispositivo. La sentenza sottolinea come sia proprio il riferimento al profitto o vantaggio “per sé o per altri” a consentire di ammettere che anche un interesse esclusivamente riconducibile a un terzo possa porsi in antagonismo con quello sociale: se il fine dell’agente può essere quello di favorire un terzo, l’interesse in conflitto non può che riflettere questo contenuto, potendo consistere in un vantaggio soggettivo perseguito per conto di terzi favoriti, oltre che per conto proprio. Questa lettura trova conferma sistematica nel terzo comma dell’art. 2634 c.c., che esclude l’ingiustizia del danno quando esso sia compensato da vantaggi derivanti dall’appartenenza della società a un gruppo. La disposizione, che traspone nella fattispecie penale la teoria dei vantaggi compensativi, legittima gli atti di disposizione pregiudizievoli diretti a favorire l’interesse del gruppo o di una collegata. Proprio perché questa norma deroga al regime generale nei casi in cui viene perseguito un interesse “di gruppo”, cioè tipicamente terzo rispetto alla singola società, la Corte ne deduce che, al di fuori di tale ipotesi, il perseguimento di interessi di terzi è di regola rilevante ai fini del reato. Diversamente, il terzo comma sarebbe superfluo: l’interesse del gruppo, non essendo personale dell’amministratore, resterebbe comunque estraneo all’area penalmente tipica e non vi sarebbe bisogno di escluderlo espressamente. Sul piano sistematico, la decisione ha il merito di precisare il ruolo del conflitto di interessi all’interno della fattispecie di infedeltà patrimoniale. Il conflitto viene inteso come situazione oggettiva di contrapposizione tra interessi, preesistente all’atto dispositivo e indipendente dal verificarsi del danno, distinta sia dall’evento lesivo sia dal dolo specifico. Esso funge da filtro delle condotte penalmente rilevanti, selezionando tra gli atti dispositivi quelli che avrebbero richiesto l’astensione dell’amministratore. Il dolo specifico, a sua volta, consiste nell’intento di procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale per sé o per altri, gravando sullo stesso interesse che, sul piano oggettivo, configura il conflitto. Conflitto e dolo specifico convergono dunque sul medesimo interesse patrimoniale, considerato prima come dato oggettivo e poi come scopo soggettivamente perseguito.

La pronuncia si colloca in continuità anche con la nozione civilistica di conflitto di interessi richiamata dagli artt. 2391 e 2475-ter c.c., che fanno riferimento a interessi “per conto proprio o di terzi”. Pur non riproducendo testualmente questa formula, l’art. 2634 c.c. viene interpretato in coerenza con essa: l’amministratore ha un interesse in conflitto con quello sociale sia quando persegue un proprio vantaggio sia quando mira a favorire il patrimonio di un terzo. L’interesse rilevante resta, tuttavia, di natura strettamente patrimoniale, in linea con la nozione civilistica: non viene esteso a motivazioni meramente affettive o amicali, che possono al più spiegare il dolo ma non mutano la struttura oggettiva dell’interesse in gioco.