Le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato – non trovando applicazione in siffatte ipotesi l’art. 192, co. 3, c.p.p. – ma solo previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (cfr. Cass. pen., S.U., n. 41461/2012).
Inoltre, qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e risulti, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell’imputato, è opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi.
Naturalmente, tale controllo non configura un vero e proprio obbligo a carico del giudice di merito, il quale rimane libero di valutare se la narrazione della persona offesa abbisogni o meno di elementi di riscontro estrinseci, risultando del tutto ragionevole escluderne la necessità in caso di giudizio positivo sulla credibilità del dichiarante e sull’attendibilità intrinseca delle sue affermazioni, ma ciò può avvenire – come ribadito in numerosi arresti della Suprema Corte – solo in assenza di elementi di segno opposto.
Ove la testimonianza dell’offeso sia in contrasto con le altre risultanze probatorie, si impone dunque un rigore ancor più accentuato, che è il precipitato pratico della coerente applicazione della regola di giudizio penalistica dell’oltre ogni ragionevole dubbio. Emerge con chiarezza la finalità di questa stringente valutazione: neutralizzare il rischio concreto di dichiarazioni “manipolate”, specie in vicende nelle quali potrebbero interagire, anche inconsapevolmente, nell’accusatore, impulsi, pulsioni e tensioni emotive, tali da suggerirgli o condurlo a dichiarazioni dettate da un sentimento di rivalsa o vendetta nei confronti dell’imputato.
Va evidenziato che quasi tutte le pronunce di merito e di legittimità sul tema riguardano ipotesi peculiari attinenti a reati che giungono a consumazione in un contesto “chiuso”, nel quale appare difficile rinvenire prove esterne e perciò il compendio probatorio può legittimamente fondarsi sulle dichiarazioni della persona offesa del reato. Si tratta, precipuamente, di casi di maltrattamenti in famiglia o violenza sessuale.
Se ne può dedurre – a contrario – che, al di fuori di queste ipotesi, il vaglio sulla credibilità e l’attendibilità delle dichiarazioni debba essere ancora più incisivo e non si possa prescindere dalla “necessità” di rinvenire riscontri esterni.
Pertanto, dal compendio probatorio devono emergere elementi idonei a escludere l’intento calunniatorio del dichiarante. Ma ciò non può ritenersi sufficiente. Per i reati che non maturano in contesti strutturalmente “chiusi”, è necessario, altresì, che i riscontri esterni costituiscano autonome prove del fatto o siano, quantomeno, in grado di assistere ogni segmento della narrazione della persona offesa, soprattutto se questa è costituita parte civile.
