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Il ruolo del datore e del committente in materia di infortuni sul lavoro

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Il ruolo del datore e del committente in materia di infortuni sul lavoro

Su datore di lavoro e committente, in tema di sicurezza, gravano principalmente due obblighi: valutare i rischi e adottare misure di prevenzione sul luogo. Il mancato adempimento comporta conseguenze anche di tipo penalistico.

Sebbene l’apparente equiparazione tra le due figure, è giuridicamente errato uguagliare i due ruoli per i quali è previsto un diverso regime normativo sul piano dei rispettivi obblighi e responsabilità in capo a questi. È dunque necessario delineare il perimetro della posizione di garanzia di entrambe le figure e, conseguentemente, gli spazi di operatività della responsabilità colposa di queste.

Per quanto attiene alla figura del committente, la Suprema Corte ha affermato che non è configurabile, in capo a questo, una responsabilità in re ipsa e cioè per il solo fatto di aver affidato in appalto determinati lavori ovvero un servizio (Cass. Civ., Sez. lavoro, ordinanza n. 33365 del 2021).

In questa prospettiva, per fondare una responsabilità del committente, non si può prescindere da un attento esame della situazione fattuale, al fine di verificare quale sia stata, in concreto, l’effettiva incidenza della condotta dell’appaltante sulla causa scaturente l’evento, ovvero l’infortunio sul luogo di lavoro. A tal fine, vanno considerati come elementi decisivi l’ingerenza del committente stesso nell’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto e la percepibilità agevole ed immediata da parte del committente di eventuali situazioni di pericolo.

Per quanto riguarda invece la figura del datore di lavoro, ovvero colui il quale riveste una posizione di garanzia piena, è considerato tale il soggetto che, pur avendo formalmente appaltato a terzi le opere che hanno dato origine all’infortunio, sia intervenuto costantemente nella loro esecuzione, curando l’organizzazione del lavoro e impartendo istruzioni e direttive.

Pertanto, la responsabilità penale, derivante dalla violazione dell’obbligo di adottare le misure necessarie a tutela dell’integrità fisica dei prestatori di lavoro, si estende al committente solo ove lo stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alla misura da adottare in concreto e si sia riservato i poteri tecnico-organizzativi dell’opera da eseguire.

In definitiva, sovrapporre la qualità di datore di lavoro a quella di committente non fa buon governo dei principi di diritto in tema di posizione di garanzia nei rapporti di lavoro.