Con la sentenza n. 23122 dell’11 marzo 2025, la Seconda Sezione della Corte Suprema di Cassazione ha enunciato un importante principio di diritto in materia di determinazione della pena nel contesto del reato continuato, quando venga operato un giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti generiche e circostanze aggravanti, come la recidiva o l’aggravante ex art. 625 n. 2 c.p.
Il caso in esame prende le mosse da una pronuncia della Corte d’Appello di Napoli, la quale, pur riconoscendo all’imputato le circostanze attenuanti con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti, aveva mantenuto invariato l’aumento di pena per la continuazione, così come era stato calcolato in primo grado. Tale decisione, secondo i giudici della Suprema Corte, non ha tenuto conto della ridotta gravità del reato conseguente al bilanciamento effettuato.
La Cassazione, infatti, ha ribadito che, ai sensi dell’art. 597, comma 4, c.p.p., il giudice d’appello, una volta riconosciuta l’equivalenza tra attenuanti e aggravanti, non può limitarsi a eliminare l’aggravamento di pena derivante da circostanze come la recidiva, ma deve altresì riconsiderare – e se del caso ridurre – l’aumento di pena derivante dalla continuazione, con riferimento ai reati satellite. Questo perché la ridotta gravità dell’intero impianto accusatorio impone una riconsiderazione proporzionale del trattamento sanzionatorio.
A supporto di tale principio, la Corte richiama il proprio precedente (Sez. II, sent. n. 25273/2024, Pepe), secondo cui, in materia di reato continuato, il giudice è tenuto a motivare puntualmente l’incremento sanzionatorio per ciascun reato satellite, tenendo conto della cornice edittale, degli elementi di cui all’art. 133 c.p. e delle circostanze riconosciute.
L’omessa rimodulazione dell’aumento di pena, nonostante una mitigazione complessiva, costituisce secondo la Cassazione una violazione del principio contenuto nell’art. 597, comma 4, c.p.p., che impone una valutazione globale e coerente dell’intero trattamento sanzionatorio.
La pronuncia rappresenta un importante punto di riferimento per la prassi delle Corti di merito. Essa rafforza l’obbligo di motivazione nella quantificazione della pena, specialmente nei casi in cui il giudizio di appello modifichi la valutazione delle circostanze. In particolare, si sottolinea la necessità di evitare automatismi e di calibrare l’aumento per la continuazione alla luce della effettiva gravità dei reati satellite e del complessivo giudizio di bilanciamento tra le circostanze.
La Suprema Corte ha quindi formulato il seguente principio di diritto:
«Il giudizio di equivalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche con la recidiva e con altra aggravante ad effetto speciale operato nell’ambito del giudizio di appello, in presenza di reato continuato, determina non solo il venir meno dell’aumento di pena per le aggravanti ritenute in primo grado, ma rende necessario disporre una diminuzione dell’aumento di pena per uno o più reati satellite per effetto della continuazione rispetto al medesimo aumento precedentemente stabilito, attesa la riconosciuta minore gravità del reato su cui è stata operato il calcolo della pena base ed operato il giudizio di bilanciamento tra circostanze. Il mantenimento della medesima misura di pena in aumento ex art. 81 cod. pen. rispetto a quella inflitta in primo grado, pur in presenza di mitigazione del trattamento sanzionatorio complessivo, determina violazione del principio di cui all’art. 597, comma 4, cod. proc. pen.»
Questa decisione si inserisce in un filone interpretativo volto a garantire coerenza e proporzionalità nell’applicazione delle pene, rafforzando il ruolo del giudice nell’adeguata motivazione delle scelte sanzionatorie anche in presenza di modifiche parziali al quadro delle circostanze.
