All’indomani dell’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del disegno di legge per abrogare l’abuso d’ufficio, il 10 maggio scorso, la VI Sezione della Corte di Cassazione si pronunciava in senso opposto da una nuova prospettiva.
La sentenza confermava infatti una condanna per abuso d’ufficio, mentre su un altro capo annullava una condanna per turbativa d’asta sottolineando come quest’ultima possa essere ricondotta proprio all’abuso d’ufficio, non essendoci alcun vuoto di tutela.
Il caso in questione riguardava il direttore di un ente pubblico che aveva favorito la propria compagna per l’aggiudicazione del posto di istruttore direttivo tecnico messo a bando per mobilità interna. In particolare, veniva condannato in primo e in secondo grado per abuso d’ufficio (art.323 c.p.) e per turbata libertà degli incanti (art.353 c.p.).
Si configura abuso d’ufficio in virtù del fatto che il direttore, in ragione del rapporto sentimentale che lo legava alla candidata, avrebbe dovuto astenersi dal prendere qualunque decisione nel merito, perché in una posizione di pieno conflitto di interessi.
La seconda incriminazione per tentato abuso d’ufficio, invece, riguardava un’offerta illegittima di contratto di consulenza avanzata ad un possibile concorrente, al fine di impedirgli proprio di concorrere per il medesimo posto.
Il reato di turbativa d’asta, di solito, trova terreno proprio in ipotesi come l’allontanamento di altri possibili candidati, l’illegittima riduzione del termine di pubblicazione del bando o delle condizioni per la presentazione delle domande talmente restrittive tali da renderne quasi impossibile la partecipazione.
La ratio della decisione della Corte di confermare la condanna per abuso d’ufficio ed annullare quella per turbativa risiede nel concetto di “gara” di cui all’art. 353 c.p., che andrebbe riferito esclusivamente a procedure per l’acquisizione di beni o servizi e non anche ai concorsi per l’accesso a pubblici impieghi o alle connesse procedure di mobilità del personale tra diverse amministrazioni. Tale pronuncia trova ancor più fondamento se si pensa che l’interpretazione analogica dell’art. 353 c.p. alle procedure di reclutamento del personale comporterebbe non solo una violazione del principio di tassatività e determinatezza della fattispecie penale, ma anche del divieto di analogia in malam partem.
Quindi, condotte simili vanno ricondotte all’interno della fattispecie dell’abuso d’ufficio, la cui abrogazione annunciata provocherebbe, secondo la Corte, un vuoto di tutela non marginale.
