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I limiti del diritto di cronaca giudiziaria

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I limiti del diritto di cronaca giudiziaria

La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 4353/2023, è tornata a occuparsi della scriminante del diritto di cronaca, riconducibile all’art. 51 c.p.
Il diritto di cronaca – che consiste nel “potere-dovere” riconosciuto al giornalista di portare a conoscenza dell’opinione pubblica fatti, notizie e vicende di interesse per la vita associata – rientra nella categoria dei diritti pubblici soggettivi ed è espressione della libertà di pensiero e di stampa, consacrata dall’art. 21 Cost.
Tale diritto, nella sua concreta esplicazione, trova una delimitazione esterna nei corrispettivi diritti e interessi fondamentali della persona che possono essere incisi dal suo esercizio, come l’onore e la reputazione, anch’essi costituzionalmente riconosciuti (artt. 2 e 3 Cost.).
Dato che il giornalista è l’intermediario tra il fatto e l’opinione pubblica, perché l’esercizio del diritto di cronaca escluda l’antigiuridicità di condotte astrattamente diffamatorie – secondo l’insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità – deve, innanzitutto, sussistere un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti narrati, idoneo a giustificare la compressione dei diritti della persona incisi dalla divulgazione (c.d. pertinenza). La rappresentazione offerta deve, inoltre, fondarsi su un serio e diligente lavoro di ricerca e apparire conforme alla verità oggettiva o, quantomeno, putativa. Il riconoscimento dell’insopprimibile dignità di ciascuno richiede, altresì, il rispetto del principio della continenza: la cronaca, cioè, deve assumere una forma “civile”, sia nell’esposizione dei fatti che nella loro valutazione.
In applicazione di queste regole generali, oramai consolidate, il corretto esercizio del diritto di cronaca impone che, qualora la notizia sia mutuata da un provvedimento giudiziario, l’attribuzione a un soggetto di un fatto illecito appaia coerente con le risultanze istruttorie, sia sotto il profilo dell’astratta qualificazione giuridica che della sua concreta gravità. Tale requisito non si risolve nella mera correttezza formale dell’esposizione, ma involge il profilo sostanziale del rispetto della presunzione di non colpevolezza, principio sancito costituzionalmente che sino alla condanna definitiva informa tutti gli atti di indagine e processuali (art. 27, co. 2, Cost.). Dunque, non si può narrare il fatto in modo da ingenerare nell’opinione pubblica un convincimento certo riguardo a una responsabilità non ancora accertata, che potrebbe pure rivelarsi, all’esito del giudizio, del tutto infondata.
Pertanto, il giornalista che riporta una notizia tratta da un procedimento penale – in particolare se risalente nel tempo – è tenuto a vagliare con attenzione se la stessa sia stata confermata dalla sentenza definitiva. Non può attribuirsi efficacia esimente alla divulgazione di una notizia che, invece, non sia stata suffragata dalle risultanze processuali, al punto da condurre all’assoluzione dell’imputato.