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Errore nel deposito telematico dell’impugnazione: non sempre si perde il diritto di impugnare

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Errore nel deposito telematico dell’impugnazione: non sempre si perde il diritto di impugnare

Nella sentenza n. 24346 del 2 luglio 2025 la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi su una questione ormai frequente nella prassi giudiziaria: l’errore nel deposito telematico di un atto di impugnazione e i suoi riflessi sul diritto di difesa. Il caso trae origine dal rigetto, da parte della Corte d’Appello di Salerno, dell’istanza di restituzione nel termine proposta da un imputato il cui difensore aveva depositato l’atto di appello avverso la sentenza di condanna trasmettendolo a un indirizzo PEC errato, seppure esistente, e non incluso tra quelli indicati come abilitati dal provvedimento organizzativo ministeriale. L’appello, correttamente inviato solo in un momento successivo, era stato considerato tardivo e quindi inammissibile, con conseguente rigetto della richiesta di rimessione in termini.

La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso difensivo, pur precisando che non poteva accogliersi la tesi secondo cui il primo invio, pur se errato, avrebbe comunque soddisfatto lo scopo dell’impugnazione. Il nodo giuridico centrale è rappresentato dalla disciplina transitoria sul deposito telematico degli atti penali, dettata in attesa della piena operatività del processo penale telematico, e in particolare dalle norme contenute nell’articolo 87 bis del decreto legislativo n. 150 del 2022. Tale disciplina prevede che il deposito telematico degli atti di impugnazione avvenga presso specifici indirizzi PEC individuati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia e che l’invio ad un indirizzo non “riferibile” all’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato comporti l’inammissibilità del gravame.

La Cassazione ha sottolineato che l’inammissibilità non può però derivare dal semplice invio dell’atto ad un indirizzo PEC diverso da quello indicato per la ricezione degli atti di impugnazione, qualora si tratti comunque di un indirizzo riferibile allo stesso ufficio giudiziario e incluso nell’elenco ufficiale. Nel caso esaminato, l’appello era stato infatti trasmesso a due indirizzi PEC effettivamente riconducibili al Tribunale di Salerno e presenti nell’elenco ministeriale, sebbene non corrispondenti all’indirizzo designato per il deposito degli atti penali. Tale circostanza esclude, secondo i giudici di legittimità, l’applicazione automatica della sanzione di inammissibilità, poiché il deposito era comunque avvenuto presso l’ufficio giusto, seppure attraverso un canale diverso da quello previsto.

La Corte ha quindi valorizzato un approccio sostanzialistico, in linea con il principio del favor impugnationis, ritenendo che l’errore materiale nella scelta dell’indirizzo PEC non potesse tradursi in una perdita definitiva del diritto di impugnazione in assenza di un pregiudizio concreto. In altre parole, l’effettività della volontà impugnatoria e il raggiungimento dello scopo sostanziale dell’atto devono prevalere su formalismi eccessivi, specialmente in un ambito, come quello telematico, ancora attraversato da incertezze applicative.

Per tali ragioni, la Cassazione ha annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata e ha restituito l’imputato nel termine per proporre appello contro la sentenza di primo grado, disponendo che il nuovo termine decorra dalla comunicazione del provvedimento stesso. La decisione si inserisce in un orientamento giurisprudenziale che mira a garantire la tutela effettiva dei diritti processuali, anche nell’attuale fase di transizione tecnologica del processo penale, ribadendo che le regole sul deposito telematico devono essere interpretate in modo da non compromettere ingiustamente il diritto di difesa.