La III Sezione della Corte di Cassazione ha annullato la sentenza della Corte d’Appello di Catania che condannava l’appellante, imputato del reato di cui all’articolo 10 ter D. LGS. 10 marzo 2000, n. 74, per omesso versamento dell’Iva, entro il termine di legge, per un totale pari ad euro 450.280. Nel caso di specie, nelle more del giudizio di primo e secondo grado, l’imputato aveva concordato con l’Agenzia delle entrate il pagamento del debito tributario per mezzo di un piano di rateizzazione che aveva onorato sino alla trentaseiesima rata, allo scadere della quale il debito residuo era stato oggetto della cosiddetta rottamazione quater.
Prima della modifica del 2024, al reato in esame era applicabile la causa di non punibilità soltanto a condizione che il pagamento (anche rateale) fosse integrale, oltre che intervenuto prima dell’apertura del dibattimento; a queste condizioni, non rilevava l’eventuale adesione a un piano di rateizzazione. Oggi, la modifica del 2024 rende il reato non punibile nel caso in cui sia in corso l’accordo finalizzato al pagamento rateale, ovvero se si sia decaduti dalla rateizzazione, a condizione che il debito residuo non superi la soglia dei 75.000 €.
Sul punto, chiarisce la Corte che, …dunque, la rilevanza a fini penali dell’omesso versamento si articola diversamente delineando una fattispecie a geometria diversa: 1) se il contribuente non ha aderito a un piano di rateazione, il reato si perfeziona se l’ammontare non versato (nei termini temporali sopra definiti) è superiore a 250.000,00 euro; 2) se il contribuente ha aderito ad un piano di rateazione ma decade successivamente dal beneficio di tale rateazione, il reato si perfeziona se rammontare del debito residuo è superiore a 75.000,00 euro; 3) se il contribuente ha aderito ad un piano di rateazione, secondo la disposizione di cui all’art. 3-bis del D.Lgs. 462/97 ed è in regola con tale piano, il reato non è punibile… (Cass. Pen. III, 30 ottobre 2025, n. 38438).
Si tratta indubbiamente di disciplina più favorevole all’imputato, con la conseguenza che alla Suprema Corte viene affidato l’onere di individuare il regime al quale sottoporre i processi non ancora definiti al momento della modifica.
La Terza Sezione non manifesta riserve in merito all’applicabilità della novità legislativa anche ai processi già in corso al momento della approvazione della stessa, dovendosi …po[rre] l’accento sulla situazione del contribuente al momento della scadenza del termine di versamento e, in tale momento, rileva la presenza o l’assenza di un piano di rateizzazione attivo e regolarmente rispettato. Dunque, in questa prospettiva, la rateizzazione costituisce un elemento negativo della fattispecie e la sua esistenza impedisce la perfezione del reato, escludendone la tipicità…; nel caso di specie, conseguenza diretta di quanto affermato dalla Corte sarebbe stato l’annullamento della impugnata sentenza; tuttavia, poiché nelle more del giudizio di legittimità, per il reato contestato, era maturata la prescrizione, l’annullamento veniva disposto senza rinvio.
