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Differenze tra regime contumaciale e nuovo processo in absentia alla luce del principio di continuità tra udienza preliminare e dibattimento

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Differenze tra regime contumaciale e nuovo processo in absentia alla luce del principio di continuità tra udienza preliminare e dibattimento

In tema di partecipazione dell’imputato al processo, la sentenza della II Sezione penale della Corte di Cassazione n. 31829 del 10 settembre 2025 ha inteso chiarire come la nuova disciplina del processo in absentia cambi rispetto alle regole della contumacia.

Con un ricorso incentrato sulla censura della dichiarazione di assenza – effettuata in dibattimento – dell’imputato presente in udienza preliminare, sede in cui questi rendeva dichiarazioni sui fatti contestati, la difesa del ricorrente lamentava pertanto l’errata indicazione, nella sentenza di primo grado, dell’imputato come “libero, non comparso, assente”.

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, precisando che “la presenza verificata in sede di udienza preliminare conserva la sua efficacia anche nel successivo dibattimento, non essendo richiesti ulteriori adempimenti quanto alla regolare costituzione delle parti”, con l’ulteriore precisazione che deve considerarsi presente anche l’imputato che, dopo essere comparso, si allontani dall’aula di udienza o non compaia alle successive.

Nell’accogliere il ricorso, i Giudici di legittimità hanno altresì ricostruito le ragioni che hanno condotto al passaggio dal regime contumaciale a quello dell’assenza, identificando il fulcro di tale modifica nell’esigenza che la verifica circa la conoscenza del processo da parte dell’imputato non si basi più su presunzioni formali, ma sia sostanziale.

Pertanto, se anteriormente alla riforma Cartabia, ai fini della dichiarazione di contumacia, era sufficiente la mancata comparizione dell’imputato, oggi, anche alla luce delle pronunce della Corte EDU (sentenze Colozza, Somogyi, Sejdovic), è necessario accertarsi che la mancata partecipazione al processo, che rappresenta un pieno diritto dell’imputato, sia effettivamente frutto di una sua volontaria rinuncia, il tutto contemperato al parallelo obiettivo di “semplificare e razionalizzare il flusso procedurale, evitando duplicazioni e formalismi che avevano caratterizzato il regime contumaciale”.

Essendo dunque il filo conduttore l’efficienza del processo, la Relazione illustrativa prevede – per ciò che attiene al caso di specie – che “è del tutto logico collegare a quell’udienza la posizione processuale dell’imputato, senza alcuna necessità di rinnovarne la verifica in una fase successiva che ne è la mera prosecuzione” (Relazione illustrativa, p. 115), così esprimendo “la volontà di superare la distinzione e la dicotomia tra udienza preliminare e dibattimento, che nel regime contumaciale comportava una duplicazione del controllo della costituzione delle parti”.

D’altro canto, è proprio l’udienza preliminare il momento qualificante del rapporto processuale con l’imputato, cosicché l’unico caso in cui trova spazio la verifica dell’assenza in sede dibattimentale è quello in cui non sia prevista l’udienza preliminare, valendo invece al di fuori di tale ipotesi il principio della continuità tra fase preliminare e dibattimento.

La Suprema Corte aggiunge infatti che “La continuità tra udienza preliminare e dibattimento viene ulteriormente segnalata dal fatto che il luogo, il giorno e l’ora dell’udienza vengono indicati nel decreto di rinvio a giudizio per la “prosecuzione del processo davanti al giudice del dibattimento”, dove il ricorso al sostantivo “prosecuzione”, nel richiamare l’atto e/o l’effetto di continuare qualcosa di già iniziato, esprime l’essenza del sistema congegnato dal legislatore, nel quale il dibattimento non è più sede di un nuovo (duplicato) accertamento preliminare di presenza/assenza, ma il proseguo del segmento già scandito in udienza preliminare, ove la verifica è stata compiuta con standard più elevati (conoscenza effettiva, volontà, ecc.)”, per poi elaborare il seguente principio di diritto:

“A seguito della riforma del processo in absentia attuata con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia),viene superata la dicotomia tra udienza preliminare e dibattimento propria del giudizio contumaciale, in favore di un sistema unitario che vede il dibattimento come prosecuzione dell’udienza preliminare, con la conseguenza che la verifica dell’effettiva conoscenza e della volontaria assenza dell’imputato svolta in udienza preliminare si estende al dibattimento, senza necessità di ulteriori verifiche, fatte salve le norme sull’impedimento e sull’allontanamento. Verifiche che dovranno essere svolte, invece, nei giudizi introdotti senza udienza preliminare”.