La V Sezione penale della Corte di Cassazione ha statuito sulla c.d. “quasi flagranza”, in occasione del ricorso proposto dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanza di non convalida dell’arresto eseguito dai Carabinieri in ordine al delitto di violazione di domicilio di cui all’art. 614 c. 1.
Il Tribunale di Verona aveva infatti ritenuto insussistenti i presupposti della misura precautelare, considerando che all’arresto avevano proceduto i privati che, assistendo alla commissione del reato, avevano inseguito il colpevole sino all’arrivo delle Forze dell’ordine, alle quali il soggetto veniva poi materialmente consegnato per l’arresto.
Il Tribunale aveva valorizzato la circostanza che non si trattasse di un caso ricompreso tra quelli di arresto obbligatorio in flagranza; le deduzioni del PM, al contrario, vertevano su una ricostruzione della fattispecie concreta nel senso non di un arresto effettuato da privati, ma di un inseguimento da parte dei privati stessi, che aveva poi condotto all’arresto da parte dei militari, integrando un classico caso di arresto in quasi flagranza.
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso del P.M., accogliendone le prospettazioni e premettendo che nel caso in cui il privato non provveda direttamente all’arresto, ma in qualche modo inviti il reo ad attendere l’organo di polizia giudiziaria, mediamente avvertito, si versi in un semplice comportamento di denuncia, naturalmente consentito ai privati.
Così era avvenuto nel caso di specie, allorché i privati coinvolti si erano limitati a procedere a un breve inseguimento, conclusosi con l’arrivo dei militari, che avevano assistito alla fase finale dello stesso e avevano proceduto all’arresto, senza soluzione di continuità.
La Corte ha poi distinto tra il caso di arresto effettuato sulla base delle dichiarazioni dei testimoni del reato e l’arresto effettuato dalla polizia giudiziaria che abbia anche assistito a parte dell’inseguimento: nel primo caso, l’arresto si considera illegittimo in quanto gli operanti, pur nell’immediatezza dei fatti, possono fare affidamento soltanto su dichiarazioni altrui; nel secondo, invece, sussiste “quasi flagranza”, poiché essa si concretizza con “l’immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all’arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato”.
L’inseguimento, dunque, assume carattere decisivo ai fini della quasi flagranza, e così avviene nel caso di specie, in cui gli operanti procedono all’arresto proprio perché hanno immediata percezione dell’inseguimento in corso, e, pertanto, delle tracce del reato, ravvisandosi dunque un “collegamento tra l’autore del fatto di reato e chi lo ha visto nell’atto di commetterlo e, sia pur in un ristretto lasso temporale e nelle vicinanze della abitazione violata, lo ha inseguito e immobilizzato, attendendo subito dopo l’arrivo della polizia giudiziaria, immediatamente e contestualmente chiamata”.
