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Dal disvalore sociale al precetto penale: introduzione del reato di femminicidio

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Dal disvalore sociale al precetto penale: introduzione del reato di femminicidio

Con l’approvazione definitiva da parte della Camera dei deputati, avvenuta il 25 novembre 2025, si è concluso l’iter parlamentare che ha introdotto nel Codice penale il nuovo reato di femminicidio, ora collocato all’art. 577 bis c.p. Si tratta di una riforma che ha accompagnato per mesi il dibattito pubblico e che, all’interno della comunità dei penalisti, ha suscitato perplessità significative, espresse con particolare nettezza da un ampio gruppo di studiose e studiosi del diritto penale. È, dunque, una riforma che arriva al termine di un confronto acceso, nel quale istanze simboliche, esigenze di tutela e ragioni tecniche si sono intrecciate strettamente.

Il legislatore ha scelto di assumere una posizione chiara, sull’onda di un’emergenza criminale percepita come prioritaria e costantemente rappresentata dal dibattito mediatico. In questa prospettiva, la riforma viene letta come un atto di politica del diritto che non può essere compreso soltanto attraverso gli strumenti tradizionali dell’analisi dogmatica. Talvolta – sostiene l’autore del contributo – la politica criminale richiede una decisione di valore, anche al prezzo di accogliere nel testo normativo qualche eccesso simbolico o qualche appesantimento espressivo. Si tratta di scelte che si giustificano, sul piano democratico, anche alla luce dell’ampio consenso parlamentare che le ha sostenute, e che si presentano come il tentativo di rispondere a una domanda sociale intensa e difficilmente eludibile.

L’introduzione del reato di femminicidio viene accostata, per dinamica politico-criminale, all’esperienza dell’art. 416 bis c.p., entrato nel codice all’inizio degli anni Ottanta. All’epoca, come oggi, si avvertiva l’esigenza di esprimere una ferma condanna etica e politica nei confronti di fenomeni criminali legati a contesti culturali profondamente radicati. Anche allora si poteva dubitare dell’effettiva utilità “tecnica” della norma – si ricorda che la repressione dell’associazione mafiosa avrebbe potuto poggiare sull’art. 416 c.p. – ma ciò non toglie che il 416 bis abbia trasformato il modo stesso in cui lo Stato affronta il crimine organizzato. La norma sul femminicidio sembra così riproporre un meccanismo analogo: una riforma “necessaria”, più per la sua forza simbolica che per la sua incidenza sulla struttura delle incriminazioni già esistenti.

Questo dato emerge con particolare evidenza considerando che il nuovo art. 577 bis c.p. non amplia significativamente l’area del penalmente rilevante. L’art. 577, comma 1, n. 1, già puniva con l’ergastolo l’omicidio commesso dal coniuge, anche separato, dalla persona convivente stabilmente o comunque legata da relazione affettiva. Il femminicidio introduce, più che nuove ipotesi di punibilità, una diversa modalità di rappresentazione del fatto. L’enfasi narrativa è evidente già nella struttura del precetto, che individua il reato attraverso una lunga sequenza di “come”: “come atto di odio”, “come atto di discriminazione”, “come atto di controllo, possesso o dominio in quanto donna”, “in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere una relazione affettiva”, “come limitazione delle sue libertà individuali”. È un linguaggio che marca il disvalore sociale del fatto con evidenti scelte espressive, ma che al tempo stesso introduce significativi margini di indeterminatezza, destinati a porre problemi applicativi non irrilevanti.

La tecnica redazionale, basata sul “quando… come…”, solleva un interrogativo interpretativo di grande rilievo: il legislatore sta descrivendo lo stato mentale dell’agente – dunque il movente, l’intenzione, la volontà di dominare – o sta invece proponendo una qualificazione oggettiva del comportamento, affidata alla sua valenza sociale e culturale? La prima lettura accentua i profili psicologici e richiede di provare la volontà dell’autore di esercitare dominio e sopraffazione; la seconda, invece, considera il femminicidio un fenomeno strutturale e classifica il fatto come atto di discriminazione o controllo sulla base della sua collocazione all’interno di un pattern sociale di violenza. Sono due interpretazioni profondamente diverse, sia sul piano teorico che sul piano processuale. La prassi – si osserva – sarà inevitabilmente chiamata a misurarsi con entrambe, anche con le difficoltà probatorie che ne derivano, soprattutto quando emergano pluralità di moventi o incertezza sulla dimensione soggettiva dell’azione.

Un ulteriore profilo problematico riguarda la possibile tensione con l’art. 3 Cost. Il femminicidio assume come elemento strutturale la qualità di “donna” della vittima, in senso biologico. Il nostro ordinamento conosce già reati che presuppongono un soggetto connotato dal genere, come l’infanticidio ex art. 578 c.p., che attribuisce un trattamento attenuato alla madre in ragione dello stato emotivo legato al parto. Tale riferimento, però, non introduce una discriminazione basata sul sesso in quanto tale, ma valorizza una condizione psicofisica specifica. Nel femminicidio, invece, la categoria “donna” si lega a una finalità di tutela immediata e reattiva rispetto a un’emergenza sociale, ma resta aperto il dibattito sul possibile sviluppo futuro della fattispecie, sia in via legislativa sia, entro stretti limiti, in via interpretativa. Non è escluso che, come accaduto per il 416 bis, la norma possa evolvere verso un paradigma più ampio, legato non al sesso biologico della vittima ma alla condizione di vulnerabilità derivante da dinamiche discriminatorie e di dominio. In questa prospettiva, la donna “come donna” potrebbe diventare il simbolo di una tutela universale, destinata a proteggere chiunque si trovi in analoghe situazioni di esposizione alla violenza di genere o al controllo possessivo.

In conclusione, la riforma si presenta come un intervento che privilegia la dimensione simbolica e narrativa della norma penale, assumendo l’espressività come strumento di politica criminale. È, al tempo stesso, una scelta che comporta costi in termini di determinatezza, coerenza dogmatica e prevedibilità dell’applicazione. Rimane aperto il compito – che ricadrà su interpreti e giudici – di dare stabilità a una fattispecie che nasce nella tensione tra esigenze comunicative e rigore tecnico, e che si colloca in un più ampio processo evolutivo del diritto penale, sempre più inclinato a separare la funzione di segnalazione sociale del disvalore da quella, tradizionalmente affidata alla fattispecie incriminatrice, di guidare con precisione l’esercizio del potere punitivo dello Stato.