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Corruzione e l’irrisorietà dell’utilità in rapporto alla rilevanza dell’atto amministrativo

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Corruzione e l’irrisorietà dell’utilità in rapporto alla rilevanza dell’atto amministrativo

La sentenza n. 33705 del 14 ottobre 2025 della Corte di cassazione affronta un tema particolarmente delicato in materia di corruzione: la rilevanza penale dei donativi di modico valore effettuati in favore del pubblico dipendente in relazione allo svolgimento di un’attività amministrativa. Il punto centrale del ragionamento riguarda il rapporto tra il valore dell’utilità ricevuta e la rilevanza dell’atto amministrativo compiuto, nonché il ruolo che tale rapporto assume nell’accertamento del nesso sinallagmatico richiesto dall’art. 318 c.p. La Corte chiarisce innanzitutto che la proporzionalità tra le prestazioni non è un elemento costitutivo del reato di corruzione: non è cioè necessario, ai fini della tipicità, che vi sia una corrispondenza “equilibrata” tra il vantaggio ottenuto dal privato e l’atto compiuto dal pubblico ufficiale. Tuttavia, l’irrisorietà dell’utilità conseguita rispetto alla rilevanza dell’atto amministrativo svolge un ruolo decisivo sul piano probatorio: essa incide sulla verifica dell’esistenza stessa del nesso sinallagmatico, vale a dire di quel rapporto di scambio tra prestazione del privato e esercizio della funzione pubblica il cui mercimonio integra il disvalore tipico del fatto previsto dall’art. 318 c.p. In altri termini, quando l’utilità è di valore molto modesto e l’atto amministrativo è di particolare rilievo, diventa più problematico affermare che tra le parti si sia instaurato un vero e proprio rapporto corruttivo; la verifica della corrispettività tra dazione e funzione svolta dal pubblico agente si pone allora come criterio discretivo essenziale tra condotte penalmente rilevanti e comportamenti che restano confinati sul piano dell’illecito disciplinare. Perché tali comportamenti assumano anche rilievo penale ai sensi dell’art. 318 c.p. non è sufficiente la mera correlazione temporale tra il donativo e l’esercizio della funzione: è necessario che le condotte del pubblico dipendente e del privato si inseriscano in un vero e proprio rapporto sinallagmatico tra parti contrapposte. Ciò implica che la dazione o l’offerta dell’utilità da parte del privato e l’attività del pubblico agente debbano essere funzionalmente collegate come prestazioni che si rispondono: il privato offre il vantaggio proprio in quanto corrispettivo dell’intervento del pubblico dipendente, e quest’ultimo accetta l’utilità in quanto “prezzo” dell’esercizio della funzione. La “corrispettività funzionale” delle reciproche condotte resta così un elemento necessario tanto per la corruzione propria quanto per quella impropria, perché è attraverso di essa che il legislatore individua il mercimonio della funzione quale nucleo essenziale del disvalore penale. In questa prospettiva, la sentenza evidenzia che, ai fini dell’accertamento del nesso di corrispettività in presenza di donativi di modico valore, il requisito della proporzionalità assume una particolare pregnanza probatoria. Quando l’utilità elargita è di scarso valore economico, il giudice deve prestare un’attenzione ancora maggiore alla concreta proporzione tra l’entità del favore ricevuto dal privato e il rilievo dell’atto amministrativo compiuto, proprio per comprendere se sia ragionevole ritenere che quel donativo si collochi nella logica del mercimonio della funzione o, piuttosto, esprima un apprezzamento post factum, non pattuito né atteso dal pubblico dipendente come contropartita del proprio operato. Viceversa, nei casi in cui la dazione o l’offerta di utilità abbia, di per sé, una consistente rilevanza economica, tale da risultare significativa in assoluto, essa tende già naturalmente a collocarsi nella prospettiva del mercimonio della funzione, rendendo meno centrale – almeno sul piano probatorio – la valutazione della proporzione tra il valore del vantaggio e l’importanza dell’atto. In tali ipotesi, l’elevata entità dell’utilità fa da forte indizio del carattere corruttivo del rapporto.

La conclusione cui perviene la Corte è che non assume rilevanza penale la condotta del privato che manifesti, mediante donativi di modesto valore, il proprio apprezzamento per l’attività svolta dal pubblico agente, quando essa non si inserisca in un rapporto di scambio, ma costituisca una manifestazione di gratitudine successiva e non pattizia. In parallelo, anche la condotta del pubblico dipendente che accetti tali donativi, in assenza di una relazione di corrispettività con l’attività svolta, non integra il reato di corruzione, pur restando illecita sotto il profilo disciplinare. La distinzione tracciata dalla Cassazione, pertanto, non attenua il divieto deontologico e disciplinare di ricevere regali collegati all’esercizio della funzione, ma pone con chiarezza il confine tra illecito disciplinare e illecito penale: ciò che segna il passaggio da uno all’altro è la prova di un nesso sinallagmatico, di una vera “pattuizione” – anche solo implicita – in cui il pubblico agente mette la propria funzione a disposizione dell’interesse privato in cambio di un’utilità, per quanto modesta. Solo in questa prospettiva si realizza quel mercimonio della funzione che l’art. 318 c.p. intende colpire.